Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellants, the Fabrizis, voluntarily renounced their appeal against the second-instance judgment, a move accepted by the insurance company. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no provision is made regarding litigation costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: FABRIZI WALTER, FABRIZI LUCA, FABRIZI FEDERICO, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato NICOLINO SCIARRA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MASTROIANNI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 47,presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3686/2023 pubblicatain data 22 maggio 2023 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FABRIZI WALTER, FABRIZI LUCA, FABRIZI FEDERICO,accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere