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Decreto — n. 27933/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 27933/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a declaration of judgment extinction under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on the merits or costs was issued as the parties had not engaged in defense activities.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; If the appellant fails to request a decision within 40 days of the proposed definition, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline judgment extinction procedural default Code of Civil Procedure tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13757/2024 R.G. proposto da: CELLINI DAVIDE e ZENNARI GIOVANNA; -ricorrenti – contro MACCAGNAN GABRIELLA, GIAN CARMELA, ZAGO GIOVANNI, VICARI MARIO e CONDOMINIO “VOLONTA’”; - intimati – avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 1569/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore delle parti ricorrenti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 24 ottobre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato