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Decreto — n. 27932/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27932/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27932/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12369/2024 R.G. proposto da: COMELLA CARMELA e AVV. LIGUORI MICHELE; - ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - controricorrente – avverso il decreto n. cronol. 879/2024 del 28 febbraio 2024 della Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 27932/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 12369/2024 R.G. proposto da: COMELLA CARMELA e AVV. LIGUORI MICHELE; - ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - controricorrente – avverso il decreto n. cronol. 879/2024 del 28 febbraio 2024 della Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato inosservanza del termine legale notifica tardiva dei difetti istanza tardiva di restituzione dei termini inattività successiva alla sospensione termini di ricorso
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12369/2024 R.G. proposto da: COMELLA CARMELA e AVV. LIGUORI MICHELE; - ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - controricorrente – avverso il decreto n. cronol. 879/2024 del 28 febbraio 2024 della Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 600,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 24 ottobre 2024 Il Consigliere