Decreto — n. 27918/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14222/2024 R.G. proposto da: CALZATURIFICIO NORTON S.R.L.; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – Avverso il decreto n. cronol. 839/2024 del 13 maggio 2024, emesso dalla Corte di appello di Venezia, in composizione collegiale. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento dei compensi a carico della ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 27918/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 14222/2024 R.G. proposto da: CALZATURIFICIO NORTON S.R.L.; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – Avverso il decreto n. cronol. 839/2024 del 13 maggio 2024, emesso dalla Corte di appello di Venezia, in composizione collegiale. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento dei compensi a carico della ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14222/2024 R.G. proposto da: CALZATURIFICIO NORTON S.R.L.; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – Avverso il decreto n. cronol. 839/2024 del 13 maggio 2024, emesso dalla Corte di appello di Venezia, in composizione collegiale. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento dei compensi a carico della ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi di detto giudizio, liquidati in euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 29 ottobre 2024 Il Consigliere del