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Ordinanza — n. 27892/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inheritance reduction, upholding lower court's finding of indivisibility and lack of proof for marital property regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27892/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the Second Instance Court's decision to reduce a donation made by his mother. The appellant argued that the lower court failed to verify the parties' standing due to missing cadastral documents and incorrectly applied rules regarding marital property regimes. The court ruled that the absence of specific evidence regarding the acquisition date rendered the marital property regime irrelevant, and that the lower court correctly applied the principle that inheritance division proceedings must fully dissolve the community of heirs. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1113 c.c.; Art. 784 c.p.c.; In inheritance reduction proceedings, the lack of specific evidence regarding the date of acquisition of the donated property precludes the application of the marital property regime, and the court may examine the necessity of imputing donations to the legitime ex officio if documented.

Parole chiave

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inheritance reduction legitimate share marital property regime cadastral documents indivisibility of property standing of parties notarial certification azione di divisione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 1113 c.c.
Art. 784 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
e 784 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 288 della legge n. 151 del 1975
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
artt. 1113 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1113 c.c.
art. 567 c.p
Infatti “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.2, Ordinanza n.1065 del 14/01/2022
Cass. Sez.2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016
anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016, Rv.
Cass. Sez.2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10024-2019proposto da: DI FRANCESCO COSIMO, rappresentato e difes o dall’avv. COSIMO FACCENDA e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro DI FRANCESCO ROSA, PARADISO VICNENZO, PARADISO MARIANTONINA, PARADISO SANDRA e PARADISO MARCO, rappresentati e difesi dall’avv. VITANTONIO MARCHESANO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 43 /20 19 della CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 13.11.1996 Di Francesco Rosa e Di Francesco Antonia evocavano in giudizio il fratello Di Francesco Cosimo ed il padre Di Francesco Vincenzo innanzi il Tribunale di Salerno, impugnando la donazione con la quale, in data 30.12.1988, la loro madre Damaso Rosaria aveva donato, rispettivamente, al figlio Cosimo la nuda proprietà, ed al marito l’usufrutto vita natural durante, di un immobile sito in Eboli, assumendo che detto atto fosse lesivo della loro quota di legittima derivante dalla successione della defunta genitrice.

Chiedevano dunque la riduzione di detta disposizione e la divisione dell’eredità tra i coeredi. Di Francesco Cosimo, costituendosi, resisteva alla domanda e spiegava riconvenzionale per la restituzione di lire 300.000.000, assumendo di aver ristrutturato a sue spese il cespite oggetto di causa. Con sentenza non definitiva il Tribunale accoglieva la domanda di riduzione e con successiva sentenza definitiva, n. 2092/2012, accertata l’indivisibilità del bene donato all’odierno ricorrente, condannava quest’ultimo al pagamento della somma di € 18.969,46 in favore di ciascun coerede.

Con la sentenza impugnata, n. 43/2019, la Corte di Appello di Salerno rigettava l’impugnazione proposta da Di Francesco Cosimo avverso le due decisioni del giudice di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Francesco Cosimo, affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso Di Francesco Rosa, in proprio e quale erede di Di Francesco Vincenzo, nonché Paradiso Vincenzo, Paradiso Mariantonina, Paradiso Sandra e Paradiso Marco, quali eredi di Di Francesco Antonia e di Di Francesco Vincenzo. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo l e part i ha nno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, non essendo stata depositata in atti del giudizio di merito la documentazione ipocatastale del cespite oggetto di causa o relativa certificazione notarile sostitutiva. La censura è infondata. Va rilevato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, la produzione della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva non costituisce condizione di procedibilità della domanda di divisione.

Infatti “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita” (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020, Rv. 658015; conf. Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023, Rv.667063). Inoltre, occorre tener conto che “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti” (Cass.

Sez.6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023, Rv. 667063). Tale affermazione costituisce corollario del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv.638371).

Di conseguenza, “Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la comune appartenenza dei beni sia incontroversa tra i condividenti, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda didivisione, non può rigettare il gravame sul rilievo della mancata estrazione, da parte dell'appellante, della copia dellarelazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo di parte; invero, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda didivisione è comune, sicché il giudice di appello, qualora ritenga di non poterne prescindere, può ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, avuto riguardo all'esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontroversa. (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 1065del 14/01/2022, Rv. 663570). Poiché nella specie la contestazione circa la mancata prova della legittimazione attiva e passiva non emerge dalla lettura della sentenza impugnata, né parte ricorrente deduce e dimostra di aver sollevato la questione con i motivi di gravame formulati in sede di appello, si deve ritenere che l’appartenenza del bene oggetto della domanda di divisione (costituito dall’immobile oggetto della donazione del 30.12.1988) non fosse stata contestata, né in primo né in secondo grado. Ed infatti, le doglianze riproposte dall’odierno ricorrente con il secondo e terzo motivo non attengono all’appartenenza del bene donatogli alla madre, bensì alla ricomprensione, nell’asse ereditario della predetta genitrice, di ulteriori cespiti.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 177 lettera a) c.c. e 288 della Legge n. 151 del 1975, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito la consistenza dell’asse ereditario di Damaso Rosaria, senza tener conto del valore del terreno in Eboli che, in data 29.12.1975, il Di Francesco Vincenzo aveva acquisito in piena proprietà per effetto dell’ordinanza di legittimazione emessa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici territorialmente competente.

Detto bene, ad avviso del ricorrente, era assoggettato al regime legale della comunione, poiché nel biennio dall’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 i coniugi non avevano optato per la separazione dei beni, e la Corte distrettuale ne avrebbe, invece, erroneamente ritenuta l’appartenenza al solo Di Francesco Vincenzo, in quanto costituente suo bene personale. Con il terzo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 556, 2697 c.c., 183 e 184 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito la consistenza dell’asse ereditario di Damaso Rosaria, senza considerare anche il valore della metà del terreno di cui anzidetto.

Tale valutazione non sarebbe stata preclusa, secondo il ricorrente, dal regime delle preclusioni processuali di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., in quanto in presenza di domanda di divisione ereditaria occorre considerare la consistenza dell’intero patrimonio relitto dal de cuius , anche a prescindere dall’esatta indicazione, ad opera delle parti, dei singoli beni che lo costituiscono. Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. La Corte di Appello ha accertato che l’odierno ricorrente aveva indicato anche il terreno in Eboli, acquisito da Di Francesco Vincenzo in data 29.12.1975, e dunque successivamente al 20.9.1975, data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, soltanto in sede di C.T.U. senza peraltro allegare prova idonea al riguardo (cfr. pag. 6 della sentenza definitiva).

Pur dovendosi rilevare l’erroneità dell’affermazione della Corte distrettuale, contenuta a pag. 5 della sentenza definitiva, secondo cui “… i beni del coniuge della donante, cui fa riferimento l’appellante, non rientrano nella comunione legale trattandosi di beni facenti parte del patrimonio personale del coniuge Di Francesco Vicenzo perché acquistati, ovvero acquisiti nella sua disponibilità, anteriormente all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (settembre 1975)”, poiché all’acquisto del 20.9.1975 si applica il regime transitorio di cui all’art. 288 della legge n. 151 del 1975, secondo cui gli acquisti eseguiti dopo l’entrata in vigore della predetta normativa di riforma sono assoggettati alla comunione legale dei beni, a meno che i coniugi non abbiano optato, nel biennio dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per il regime della separazione legale dei beni (circostanza, questa, che non risulta esser stata accertata dal giudice di merito), occorre evidenziare l’irrilevanza della svista, posta la ravvisata assenza di prova circa l’acquisto di cui si discute.

Del pari, va data continuità al principio secondo cui “In tema didivisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio didivisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività dellepreclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione” (Cass.

Sez.2, Ordinanza n.1065 del 14/01/2022, Rv. 663570; cfr. anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016, Rv. 639451). Le parti, pertanto, possono indicare i beni oggetto della divisione anche dopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni processuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione o l’integrazione delle rispettive domande (cfr. Cass . Sez.2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018, Rv. 651381) salva la sola eccezione rappresentata, nel giudizio di riduzione, dall’allegazione della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore, che costituisce eccezione in senso lato e dunque non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (cfr.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20138 del13/07/2023, Rv. 668548 ). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di