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Decreto — n. 27889/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27889/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27889/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9056/2024 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente – contro PROVINCIA SUD SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 65/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (e con distrazione in favore del difensore della controricorrente);

Regesto Legislator

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Decreto — n. 27889/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 9056/2024 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente – contro PROVINCIA SUD SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 65/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (e con distrazione in favore del difensore della controricorrente);

Parole chiave

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termine di riflessione rinvio del dibattimento diritto di ottenere una decisione termine di sospensione inosservanza del termine perentorio durata ragionevole del procedimento
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9056/2024 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente – contro PROVINCIA SUD SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 65/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (e con distrazione in favore del difensore della controricorrente);

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore Avv. Amedeo Pisani, per dichiarato anticipo. Roma, 24 ottobre 2024 Il Consigliere dele