Cassation court remands case to lower court regarding new building distance rules and urban regeneration laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by Borroni and Ciavarella against a lower court ruling that ordered them to demolish portions of their building to meet distance requirements. The appellants argued that their reconstruction qualified as a new construction exempt from distance rules, while the respondents claimed the lower court incorrectly applied municipal regulations instead of national standards. The court determined that the specific legal questions regarding the applicability of the 2020 urban regeneration decree require a full public hearing to evaluate the new definitions of reconstruction and maintenance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 DPR 6 giugno 2001; Art. 112 c.p.c.; Art. 873 c.c.: The Court of Cassation holds that when a lower court's decision on building distances involves complex interpretations of recent urban regeneration laws and the distinction between reconstruction and new construction, the case must be remanded for a public hearing to ensure a complete factual and legal assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10430/2019 R.G. proposto da BORRONI ONORINA e CIAVARELLA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele De Santis, nel cui studio in Martinsicuro sono elettivamente domiciliati. –ricorrenti– contro ALPINI PIETRO, ALIPINI RIZZIERO ANDREA e PACI VANNA, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Cristina Cingolani e dall'avv. Maria Piani ed elettivamente domiciliati in Roma via Tacito n. 10, presso lo studio dell'avv. Enrico Dante. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 2866/2018 della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 5/12/2018 e notificata il 19/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 settembre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari, riconvocata il 30/9/2024.
Rilevato che: Oggetto: Distanze 1. Con sentenza n. 276/2011, il Tribunale di Macerata, accogliendo parzialmente le domande proposte da Vanna Paci e da Pietro Alpini e Rizziero Andrea Alpini nei confronti di Onorina Borroni e Giuseppe Ciavarella, condannò questi ultimi ad arretrare la loro costruzione fino a mt. 3,00 dalla linea esteriore del balcone di proprietà di Vanna Paci, per tutta la proiezione verticale di tale distanza e fino alla quota dell'altezza originaria della costruzione risultante prima degli interventi per cui è causa, nonché al risarcimento del danno.
Il giudizio di gravame, incardinato da Borroni Onorina e Ciavarella Giuseppe si concluse, nella resistenza di Vanna Paci, Pietro Alpini e Rizziero Andrea Alpini, che proposero a loro volta appello incidentale, con la sentenza n. 2866/2018, pubblicata il 05/12/2018, con la quale la Corte d'Appello di Ancona respinse l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannò Onorina Borroni e Giuseppe Ciavarella a demolire le porzioni del loro fabbricato realizzate a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine con l'immobile di proprietà delle controparti e a distanza inferiore a mt. 10,00 dalla parete finestrata (est) del fabbricato degli appellanti incidentali, fino al rispetto di tali distanze, e al pagamento di una somma di denaro, confermando per il resto la sentenza impugnata.
2. Contro la predetta sentenza, Onorina Borroni e Giuseppe Ciavarella propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Pietro Alpini, Rizziero Andrea Alpini e Vanna Paci resistono con controricorso, illustrato anche con memoria. Ritenuto che:
1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, l’errore essenziale e il travisamento, il difetto dei presupposti e dei motivi, ovvero la contraddittorietà ed illogicità e la necessità della nuova qualificazione giuridica dell’opera, per avere i giudici di merito considerato il proprio immobile nuova costruzione, benché possano considerarsi tali, a mente dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i manufatti di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
I predetti hanno sul punto evidenziato come il fabbricato ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma si sottragga alle norme sulle distanze in quanto sostitutivo di altro che già non le rispettava e sia tale in quanto sorto in coincidenza con l’area di sedime, mentre la sopraelevazione, necessaria per la costruzione del tetto, occupava il solo 20% della volumetria preesistente, sicché avrebbero dovuto trovare applicazione le nuove norme edilizie che il c.t.u., all’epoca dell’indagine, non poteva conoscere.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’inapplicabilità del Regolamento edilizio, nonché la violazione dell’art. 873 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, a fronte di una domanda che chiedeva l’arretramento a una distanza di mt. 3, avevano dichiarato doversi applicare la diversa misura di mt. 5,00, come previsto dal Regolamento comunale, senza peraltro considerare che il proprio fabbricato era incastonato tra altri fabbricati e in aderenza ad essi per tre lati, in una zona dove nessuno dei fabbricati esistenti rispettava le distanze, sicché un arretramento avrebbe avuto la valenza di una sostanziale espropriazione ad opera dei confinanti che non avevano rispettato le distanze.
3. Ad avviso del collegio le questioni prospettate coi motivi, in quanto di rilievo nomofilattico, meritano un approfondimento mediante discussione in pubblica udienza, dovendosi valutare l’applicabilità, alla specie , del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv., con modif., dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha inciso sulla struttura del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 al fine di fornire strumenti normativi favorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani e rivedere il sistema delle distanze, riformulando il concetto di “ristrutturazione edilizia” ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di “manutenzione straordinaria” ex art. 3, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R., e, in specie, dell’art. 2-bis, comma 1- ter del T.U. dell’Edilizia, che, nel nuovo testo, così recita:
“ in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per l