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Ordinanza — n. 27835/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on property division, ruling external res judicata requires proof and is not automatically applicable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27835/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment regarding the division of marital property. The appellant argued that the appellate court erred by failing to verify an external res judicata claim based on a 2006 court decision, asserting the court should have checked the existence and effects of such a judgment ex officio. The court held that the burden of proving external res judicata lies with the party invoking it, requiring the production of the final judgment with a clerical certificate, and dismissed the appeal as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 324 c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: External res judicata is not automatically applicable in litigation; the party claiming it must prove its existence and finality through the production of the relevant judgment with a clerical certificate.

Parole chiave

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external res judicata property division marital community burden of proof clerical certificate appellate review cassation appeal successione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Il ricorrente produce in questa sede, come allegato d) del ricorso per cassazione, la copia della sentenza del Tribunale di Melfi n.28/2006 con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. di passaggio in giudicato.
Art. 380 bis c.p.c.
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in riferimento alla proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso; 4.la controricorrente ha depositato memoria; considerato che:
Art. 96 cod. proc. civ.
a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in modo sostanzialmente conforme alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 380 bis c.p
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 124 disp. att. c.p
Il ricorrente produce in questa sede, come allegato d) del ricorso per cassazione, la copia della sentenza del Tribunale di Melfi n.28/2006 con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 96 cod. proc. civ
a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in modo sostanzialmente conforme alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26971/2021 R.G. proposto da : CATANZARO OTTOMARE, elettivamente domiciliato in Melfi Vico Taverna Nuova 8, presso lo studio dell’avvocato SPERA LUIGI (SPRLGU75H16L219S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARCHITIELLO ROSALBA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMUCCI OLGA (GGLLGO76E48H501K) rappresentato e difeso dall'avvocato TRAFICANTE DONATO (TRFDNT55R01A666S) -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA BASILICATA SPA, MARCHITIELLO ROSALBA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 445/2021 depositata il 06/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Ottomare Catanzaro ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza n.445 del 6 luglio 2021, rieiettiva dell’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Potenza con cui era stata approvata la divisione dei beni ricadenti nella comunione legale tra esso ricorrente e la moglie Rosalba Marchitiello. Il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza della Corte di Appello per avere quest’ultima, in contrasto con gli artt.324 c.p.c. e 124 delle disp. att. c.p.c., ritenuto che, non avendo esso ricorrente prodotto copia con attestazione di passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale di Melfi n.28 del 2006 in forza della quale, secondo il ricorrente, alcuni beni erano stati usucapiti, e non essendovi quindi certezza della definitività della statuizione del Tribunale, anche detti beni dovevano ritenersi ancora inclusi nel compendio da dividere.

Secondo il ricorrente, la Corte di Appello, vista l’allegazione della sussistenza di un giudicato interno, avrebbe dovuto verificare d’ufficio “se in realtà il giudicato vi fosse (“sia”) e quale ne fossero (“siano”) il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere”;

2. Rosalba Marchitiello resite con controricorso e la spa Equitalia Basilicata è rimasta intimata;

3. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in riferimento alla proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso; 4.la controricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. il motivo è infondato. La Corte di Appello ha applicato il principio per cui “Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria” (Cass.n.6024 del09/03/2017; Cass. 20974/2018; Cass. 6868/2022 ). È onere della parte interessata che eccepisce il giudicato esterno espressamente provare che il giudicato si è verificato. Il giudice può rilevare il giudicato esterno che risulti dagli atti ma non è tenuto ad attivarsi per acquisire d’ufficio la prova della definitività della sentenza che l’interessato si limiti ad allegare essere divenuta definitiva.

Il ricorrente produce in questa sede, come allegato d) del ricorso per cassazione, la copia della sentenza del Tribunale di Melfi n.28/2006 con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. di passaggio in giudicato. Non solo trascura di considerare che “nel giudizio di legittimità è opponibile ilgiudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica” (Cass. 25863/2022;

Cass.5370/2024) e che “nel giudizio di cassazione, ilgiudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art.372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia digiudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo“ (Cass. ordinanzan.1534 del 22/01/2018).

Non solo il ricorrente trascura tutto questo ma produce una sentenza che non ha alcuna incidenza rispetto alla presente controversia essendo una sentenza di accoglimento della domanda proposta da tale Iorio Michele nei confronti di Barone Silvio e Rapone Rosina e del ricorrente per sentire accertare che il contratto di vendita di un bosco, stipulato dai secondi con il terzo era nullo essendo il bosco di proprietà dell’attore; 2.in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 3.alla superiore dichiarazione segue la condanna della ricorrente alle spese; 4.poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in modo sostanzialmente conforme alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €11000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 5000,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 2500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato