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Ordinanza — n. 27831/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to properly cite co-defendants in the cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27831/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to formally cite the Procurator of the Republic and the local Geometers' College as required co-defendants. Although the National Council of Geometers argued that payment regularization did not erase the original disciplinary suspension, the Court ruled that procedural defects precluded any review of the merits. Consequently, the appeal was rejected without addressing the substantive legal arguments regarding the suspension's validity.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition fails to properly cite all necessary co-defendants, preventing the court from summoning parties who must participate in the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to cite co-defendants procedural defect dismissal Italian civil procedure law mandatory party participation contributi di previdenza impagati rinvio della rendita sospensione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e d ell’art. 132 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e d ell’art. 132 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 4209/1982
Mancando l a corretta evocazione di almeno uno dei litisconsorti, non può disporsi la chiamata delle parti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio (Cass. s.u. 4209/1982;
Cass. 2233/2012
Cass. 28114/2018
2233/2012; Cass. 28114/2018).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8815/2023R.G. proposto da MARFOGLIA ENRICO, rappresentat o e difeso dall’avv. Franco Buonassisi e dall’avv. Osvaldo Lucciarini, con domicilio in Pesaro, Viale XI Febbraio n. 29. –RICORRENTE– contro CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI –INTIMATO– avverso la decisione del Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati n. 26/2023, pubblicata in data 9..2.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Con decisione n. 26 /202 6 , il Consiglio nazionale dei Geometri ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da Enrico Marfoglia avverso la delibera del Consiglio di disciplina con cui era stata applicata al ricorrente la sospensione per la durata di 90 gg. dall’eserciziodella professione a causa del mancato versamento delle quote dovute alla Cassa italianadi previdenza dei geometri (CIPAG) . Il Consiglio ha osservato che l’interessato non aveva impugnato il provvedimento con cui l’Ordine professionale aveva respinto l’istanza Oggetto: disciplinare professionisti di annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio, sostenendo che il Marfolgia non aveva interesse ad ottenere l’annullamento dell’originaria sospensione, ormai sostituita dal nuovo provvedimento disciplinare, divenuto definitivo, e che un’eventuale regolarizzazione i pagamenti non poteva far venir meno anche la sanzione originaria.

Per la cassazione della pronuncia ha proposto ricorso Enrico Marfoglia affidato a due motivi di censura. Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati non ha proposto difese.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e d ell’art. 132 n. 4 c.p.c. e l’illogicità della motivazione per aver il Consiglioritenuto decisiva la mancata impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di annullamento della sanzione in autotutela, non considerando che il provvedimento effettivamente lesivo era l’originaria sospensione che il Consiglio dell’ordine aveva confermato senza adottare una nuova sanzione destinata a sostituire quella impugnata. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., contestando al Consiglio nazionale di aver soste nuto che la regolarizzazione di pagamento non aver fatto venir meno anche l’illecito disciplinare, senza spiegare se tale pagamento avesseinciso sulla durata della sospensione e senza pronunciare sulle questioni di nullità del procedimento sanzionatorio, che avevano carattere pregiudizialerispetto al merito.

Il ricorso è inammissibile. L’impugnazione risulta espressamente indirizzata nei soli confronti del Consiglio nazionale dei geometri, senza alcuna menzione nel corpo dell’atto degli effettivi legittimati(Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Rimini)quali formali destinatari del ricorso in cassazione. Il Consiglio Nazionale è l’organo che ha deciso l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio e che, in quanto tale, non è parte del processo di legittimità. Mancando l a corretta evocazione di almeno uno dei litisconsorti, non può disporsi la chiamata delle parti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio (Cass. s.u. 4209/1982;

Cass. 2233/2012; Cass. 28114/2018). Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Supr