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Decreto — n. 27760/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 27760/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Achilli Giulio, had not acted to preserve the case after the court proposed an early termination. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed early termination of proceedings within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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non-appeal early termination procedural extinction failure to request procedural costs tempestività dell'invio postale notificazione elettronica errore di trasmissione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10064/2024 R.G. proposto da: ACHILLI GIULIO; -ricorrente – contro COMUNE DI RICCIONE, in persona del Sindaco pro - tempore; - controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 997/2023, pubblicata il 7 novembre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere delega