Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27758/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27758/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27758/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6903/2024 R.G. proposto da: DE ANGELIS ANTONELLA ; -ricorrente – contro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 235/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo a favore del controricorrente Comune di Civitavecchia, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, essendo quest’ultima rimasta intimata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 27758/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 6903/2024 R.G. proposto da: DE ANGELIS ANTONELLA ; -ricorrente – contro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 235/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo a favore del controricorrente Comune di Civitavecchia, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, essendo quest’ultima rimasta intimata;

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali anticipo delle spese impugnazione di decisioni amministrative azione di contestazione opposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6903/2024 R.G. proposto da: DE ANGELIS ANTONELLA ; -ricorrente – contro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 235/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo a favore del controricorrente Comune di Civitavecchia, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, essendo quest’ultima rimasta intimata;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Civitavecchia, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 450,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Ca