Cassation court dismisses appeal for late filing of nullity plea and new claims in retrial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by Rosa Colaneri and Giovanni Cianfriglia against the Rome Court of Appeal's decision. The court held that Colaneri's claim of nullity regarding the first-instance citation was untimely, as it was not raised during the appeal phase, while Cianfriglia's attempt to add a new party was inadmissible in retrial proceedings. Consequently, the court ruled that new arguments and late objections are precluded to preserve the finality of the retrial judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: Nullity pleas not raised in the appeal phase are precluded in cassation, and retrial proceedings strictly prohibit new claims or objections to ensure the integrity of the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29661/2020 R.G. proposto da: RIOSELLI MARIA ANTONIA, TONTINI STEFANO, TONTINI MAURO, TONTINI AURELIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO GIOVANNONI; -ricorrenti - contro COLANERI ROSA, rappresentata e difes a dall'avvocato VITTORIA GUARRACINO; -controricorrente - nonché contro CIANFRIGLIA GIOVANNI, LINEA LEGNO SRL -intimati - Ric. 2020n. 29661sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 1986/2020 depositata il 20/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Velletri, ritenuta tardiva l'eccezione, proposta dalla Linea Legno, di prescrizione dell'azione di annullamento proposta da Rosa Colaneri dichiarava l'annullamento del contratto preliminare nei confronti di Rosa Colaneri e risolto per inadempimento il medesimo contratto nei confronti degli altri due convenuti Carmine Tontini, Giovanni Cianfriglia che condannava alla restituzione del prezzo in favore della società attrice di cui rigettava la domanda di risarcimento del danno ulteriore. 2.La sentenza veniva appellata in via principale o incidentale da tutte le parti, tranne Carmine Tontini.
3. La Corte di Appello di Roma, accoglieva l'appello incidentale della Linea Legno, dichiarava estinta per prescrizione l'azione di annullamento del preliminare proposta da Rosa Colaneri, assorbito l'appello principale di Rosa Colaneri e inammissibile l'appello incidentale di Giovanni Cianfriglia, sul presupposto che la domanda da questi proposta in sede di appello, ovvero che il solo Carmine Tontini venisse condannato alla restituzione del prezzo, fosse nuova.
4. La sentenza d'appello veniva impugnata per cassazione in via principale da Rosa Colaneri e in via incidentale da Giovanni Cianfriglia.
5. La Corte di Cassazione accoglieva il quarto motivo del ricorso principale con il quale la Colaneri denunciava che l'azione di Ric. 2020n. 29661sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 annullamento era stata dichiarata prescritta nonostante la relativa eccezione fosse stata sollevata da Linea Legno s.r.l. soltanto con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, ritenendo assorbiti gli altri motivi, "in quanto il giudice di rinvio dovrà tornare a valutare ex novo le conseguenze dell' annullamento del contratto preliminare"; accoglieva il ricorso incidentale del Cianfriglia, rilevando che il medesimo aveva fin dal primo grado contestato la domanda restitutoria proposta nei suoi confronti negando ogni addebito, senza che l'aggiunta del nominativo del reale obbligato mutasse la natura o il contenuto dell'eccezione di inesistenza del debito, tempestivamente sollevata.
6. A seguito della cassazione della sentenza di appello il processo veniva tempestivamente riassunto dal Ci anfriglia e dalla Colaneri, con distinti atti di citazione, notificati alle controparti, tra cui gli eredi di Tontini Carmine (nel frattempo deceduto), Rioselli Maria Antonia, TontiniMauro, Tontini Stefano e Tontini Aurelio. 7.Il Cianfriglia chie deva che, in accoglimento della domanda svolta nellacomparsa di costituzione con appello incidentale e in prime cure, che il Tontini fosse condannato in via esclusiva alla restituzione del prezzo versato daLinea Legno s.r.l. di ammontare pari a € 192.052,24, oltre interessi comestabiliti nella sentenza di primo grado, con esclusione di qualsiasi condannarestitutoria a suo carico. 8.La Colaneri chiedeva l’ accoglimento della propria domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'annullamento ex art.184 c.c. del contratto preliminare in oggetto, condannando il Cianfriglia e il Tontini al risarcimento dei danni subiti per tutti i titoli dedotti.
Ric. 2020n. 29661sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 9.Entrambi gli attori in riassunzione chiedevano la revoca del sequestro conservativo concesso nel corso del giudizio di primo grado con provvedimentodel 12.12.1992 (trascritto l '11.3.1992 a Roma 2, al n. 14206 R.G. e al n. 10016 R.P.), la condanna alla rifusione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità, e l'ordine al competente Conservatore di trascrivere l’ emananda sentenza, ivi compresa la revoca del disposto sequestro.
10. La Corte d’Appello di Roma , nel giudizio di rinvio, accoglieva l'appello principale proposto da Colaneri Rosa e, in riforma dellasentenza del Tribunale di Velletri, dichiarava inefficace il sequestro conservativo autorizzato dal giudice in corso di causa conprovvedimento del 12.12.1992 in favore di Linea Legno s.r.l. e in danno della Colaneri, limitatamente alla quota dei beni di proprietà di quest'ultima, e ordinava al Conservatore dei RR.II. di Roma di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione , rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da Colaneri Rosa nei confronti di Cianfriglia Giovanni e Tontini Carmine, rigetta va l'appello incidentale proposto da Cianfriglia Giovanni, condannavaCianfriglia Giovanni, Linea Legno s.r.l. e gli eredi di Tontini, Carmine, Rioselli Maria Antonia, Tontini Mauro, Tontini Stefano e Tontini Aurelio (in proporzione delle rispettive quote ereditarie), in solido tra loro, allarifusione delle spese di lite in favore di Colaneri Rosa.
11. Rioselli Maria Antonia, Tontini Stefano, Tontini Mauro, Tontini Aurelio ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di unmotivo di ricorso. 13.Rosa Colaneri h a resistito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha insistito nelle suerichieste. Ric. 2020n. 29661sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 148, 141, 139 e 160 c.p.c.: inesistenza e nullità della notificazione dell’atto di citazione di appello in relazione al giudizio di appello numero R.G. 6791/2005 proposto da Rosa Colaneri nei confronti di Carmine Tontini.
I ricorrenti eccepiscono l’inesistenza della notifica dell a citazione in appello del giudizio concluso con la sentenza numero 39030 del 2012 poi oggetto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte. Nella relata di notifica, in violazione delle norme citate in rubrica,non era indicato il soggetto che avrebbe ricevuto l’atto e mancherebbe anchel’indicazione del luogoove la stessa era stata effettivamente eseguita. L’atto di appello, dunque , non sarebbestato mai notificato a Carmine Tontini, che infatti non si è mai costituito nel giudiziodi appello né in quello successivo.
La notifica, dunque , sarebbe inesistente per mancanza materiale dell’atto ein mancanza di un’attività avente gli elementi costitutivi essenziali a rendere riconoscibile un atto come notificazione. Sarebbe e rrata , dunque , la dichiarazione di contumacia di Contini Carmine fatta dalla Corte d’appello in data 10 luglio 2006 nel verbale di udienzae a causa di tale errore tutte le successive fasi e gradi di giudizio s arebbero viziati dall’inesistenza o nullità della suddetta notifica. 1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile. La asserita nullità della notifica a Carmine Tontini dell’atto di citazione del primo giudizio di appello avrebbe dovuto essere Ric. 2020n. 29661sez.
S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 eccepita nel giudizio di cassazione allorché egli ebbe regolare notifica del ricorso di Rosa Colaneri e rimase contumace. Inoltre, neanche nel successivo giudizio di rinvio dinanzi la Corte d'Appello di Roma si sono costituiti in giudizio gli eredi di Carmine Tontinipur se regolarmente citati in riassunzione sicché la questione circa la regolarità della notifica della citazione nel primo giudizio di appello è inammissibile. Deve ribadirsi che: I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione.
Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Sez. 2, Ordinanza n. 14434 del 27/05/2019, Rv. 654049 -01). Inoltre, deve darsi continuità anche al seguente principio di diritto: La nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, atteso che la regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c., si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola della conversione dei Ric. 2020n. 29661sez.
S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. (Sez. 3- , Ordinanza n. 30485 del 18/10/2022, Rv. 666051 - 01) Infine, come ulteriore ragione di inammissibilità deve farsi riferimento alle peculiari regole del giudizio di rinvio, nel quale, trattandosi di un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2- , Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023, Rv. 668914 -01). 1.2Il ricorso è rigettato.
2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte Ric. 2020n. 29661sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 controricorrente,che liquida in euro 7000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a