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Decreto — n. 27691/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement offer within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 27691/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, representing Ecotraffic s.r.l., had not requested a decision on the proposed definition after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed early settlement within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished without further ruling on costs.

Parole chiave

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procedural withdrawal early settlement offer statutory deadline extinguishment of proceedings cassation appeal dismissal rinuncia al dibattimento orale tacita revoca dell'opposizione tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9002/2024 R.G. proposto da: BOSCARO TENENTI MAURO, in proprio e quale legale della ECOTRAFFIC s.r.l.; - ricorrente – contro UT.G di BERGAMO, in persona del Prefetto p.t.; - intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2445/2023, pubblicata il 14 novembre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della parte ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato U.T.G. svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere