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Decreto — n. 27689/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27689/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27689/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3446/2024 R.G. proposto da: D’ARRIGO GRAZIA, in proprio e quale legale rappresentante della AMA.DA s.n.c.; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante p.t.; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2965/2023, pubblicata il 28 novembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 27689/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 3446/2024 R.G. proposto da: D’ARRIGO GRAZIA, in proprio e quale legale rappresentante della AMA.DA s.n.c.; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante p.t.; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2965/2023, pubblicata il 28 novembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Parole chiave

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ritardi procedurali restituzione del termine scaduto termini di ricorso inattività successiva alla sospensione estensione della procedura procedura pendente
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3446/2024 R.G. proposto da: D’ARRIGO GRAZIA, in proprio e quale legale rappresentante della AMA.DA s.n.c.; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante p.t.; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2965/2023, pubblicata il 28 novembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.350,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato