Italian Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished and awarding costs to the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for early case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Abbanoa S.p.A., did not request a decision on the appeal after the deadline passed, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment ordered the appellant to pay the respondent's legal costs totaling €1,050.00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for early definition within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9044/2024 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; -ricorrente – contro PROVINCIA DI SASSARI-ZONA OMOGENEA di Olbia-Tempio, in persona del legale rappresentante p.t.; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari-Sez. dist. di Sassari n. 347/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.050,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 21 ottobre 2024 Il