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Ordinanza — n. 27595/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal with opposing party's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27595/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal, which was accepted by the opposing party. The appellant, representing himself in a dispute over legal fees, voluntarily renounced the appeal against the appellate court's decision dismissing his opposition to an injunction. Consequently, the proceedings terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal, when adhered to by the controricorrente, results in the extinction of the proceedings without the need to address litigation costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal cassation appeal extinction of proceedings controricorrente adherence litigation costs waiver stanza di compensazione compensazione della rendita indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co.2 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
Art. 391 co.1 c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
Art. 391 ult. co. c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.
artt. 324 c.p
2.Avverso la sentenza Gianpaolo Tancredi ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
In data 20-11-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 12-11-2015 n. 23175
Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025
637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2366/2021 R.G. proposto da: TANCREDI GIANPAOLO, c.f. TNCGPL62M28H926X , rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Balena, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Alessandro Portoghese nel suo studio in via della Martinica n. 19 ricorrente contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., c.f. 00799960158, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Laghi e dall’avv. Giuseppe Berti, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Berti nel suo studio in viale di Villa Grazioli n. 29 controricorrente avverso la sentenza n. 1368/2020 della Corte d’appello di Bari depositata il 24-7-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: compensi dell’avvocato R.G.2366/2021 C.C. 15-10-2024 RILEVATO CHE: 1.La sentenza n. 1368/2020 pubblicata il 24-7-2020 della Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Gianpaolo Tancredi avverso l’ordinanza depositata il 6-10-2016 a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avv.

Tancredi e a carico di Banca Apulia s.p.a. per il pagamento dell’importo di Euro 11.848,18 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per l’attività di difesa della Banca in causa di revocatoria ordinaria. 2.Avverso la sentenza Gianpaolo Tancredi ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 4, comma 2 e 14 del d.lgs. n. 150/2011”. Intesa Sanpaolo s.p.a. quale incorporante di Banca Apulia s.p.a. ha resistito con controricorso.

In data 20-11-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il 28-12-2023 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 2 - 8 - 2024 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, mentre in data 5 - 8 - 2024 la società controricorrente ha depositatodichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso. All’esito della camera di consiglio del 15 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.Poiché la controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.

Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secon