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Ordinanza — n. 27592/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal in co-ownership division case for inadmissibility due to improper burden of proof argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding the burden of proof did not constitute a valid ground for cassation under Article 360(1)(3) of the Civil Procedure Code. The appellate court had correctly applied Article 1115 of the Civil Code to adjust monetary adjustments based on the appellant's actual expenses, which the appellant contested. Since the appellate decision did not involve an error in legal interpretation or application, the Supreme Court rejected the request for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1115 c.c.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly applies the law to adjust monetary adjustments in co-ownership division, as the appellant's claim regarding the burden of proof does not constitute a violation or false application of law under Article 360(1)(3) of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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co-ownership division burden of proof appellate review monetary adjustments inadmissible appeal Civil Procedure Code property law restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”.
Art. 1115 c.c.
n.23851 del25/09/2019); la Corte di Appello, con il detrarre dall’ammontare dei conguagli dovuti dal ricorrente le somme a lui riconosciute, ha in sostanza attuato un meccanismo corrispondente alla applicazione dell’art. 1115 c.c.
Art. 2697 c.c.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è declamata solo nella rubrica.
Art. 1111 c.c.
Art. 116 c.p.c.
In altri termini, al di là del riferimento alla violazione dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente mira ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della causa.
Art. 380 bis c.p.c.
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso; 3.Piera e Paola Pasquini e Francesco Pasquini hanno depositato memorie; considerato che;
Art. 96 cod. proc. civ.
a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in modo sostanzialmente conforme alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 380 bis c.p
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 2697 c.c
La violazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.23851 del 25/09/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22905/2020 R.G. proposto da : PASQUINI ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRASILE GERARDO (BRSGRD30L23F749J) -ricorrente- contro PIERA PASQUINI e P AOLA PASQUINI, nella loro qualità di eredi e successori a titolo universale di Pasquini Aldo, nato a Lanciano (CH) il 20.08.1947 ed ivi deceduto il 14.12.2022, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Marcella Rossi, ( C.F. RSSMCL54A41G141U), domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE-intervenute, controricorrent i - nonché contro PASQUINI FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUSTIGNOLI SILVIO (RSTSLV62C04H437U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1964/2019 depositata il 27/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Antonio Pasquini ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di Appello de L’Aquila n.1964 del 27 novembre 2019. In una causa di divisione di un immobile comune ad esso ricorrente e agli attuali controricorrenti Piera e Paola Pasquini (eredi di Aldo Pasquini, originario controricorrente a cui Piera e Paola Pasquini sono subentrate, quali uniche eredi, con atto di intervento del 12 giugno 2024) e Francesco Pasquini, in solo parziale accoglimento dell’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Lanciano, i giudici di appello hanno ridotto i conguagli in denaro dovuti dal ricorrente rispetto a quanto indicato dal Tribunale.

La Corte di Appello ha, in primo luogo, accertato che il ricorrente aveva, da solo o in misura prevalente rispetto ai due comproprietari, curato le pratiche amministrative e burocratiche per l’edificazione dell’immobile, effettuato acquisti di materiali impiegati nella costruzione, eseguito pagamenti a favore della mano d’opera utilizzata per la edificazione; ha, in secondo luogo, ritenuto in base ai documenti in atti e alla CTU svolta in primo grado, che la somma spettante al ricorrente per le spese affrontate fosse quella indicata dallo stesso CTU (€45970,57);

2. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso; 3.Piera e Paola Pasquini e Francesco Pasquini hanno depositato memorie; considerato che;

1. l’unico motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1111, 1115 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”. La violazione dell'art. 2697 c.c. è declamata solo nella rubrica. Nel corpo del motivo non si configura che i giudici di appello abbiano attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (ved. Cass. 26769 del 2018).

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile “solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il “ suo prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento” (Cass.

Sez.U., n.20867 del 30/09/2020). Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato quanto sopra. Si è limitato a dedurre che la Corte di Appello ha determinato le somme dovutegli in rimborso delle spese effettuate per la proprietà comune in misura inferiore rispetto a quella da lui ritenuta congrua sulla base di un generale e generico rinvio a tutte le allegazioni e produzioni da lui stesso svolte. In altri termini, al di là del riferimento alla violazione dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente mira ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della causa.

Lo stesso vale per quanto concerne l’evocato vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 1111 e 1115 c.c., per avere la Corte di Appello attribuito al ricorrente una quota di beni inferiore a quella allo stesso spettante in rapporto alle spese sostenute per la comunione. Si osserva infatti che: “il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione” (Cass. n.23851 del25/09/2019); la Corte di Appello, con il detrarre dall’ammontare dei conguagli dovuti dal ricorrente le somme a lui riconosciute, ha in sostanza attuato un meccanismo corrispondente alla applicazione dell’art. 1115 c.c. facendo sì che il ricorrente, dovendo un conguaglio minore rispetto alla reale diversità delle quote distribuite, riceva una maggior quota di beni; il ricorrente vorrebbe un ricalcolo dei conguagli; 5.in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 6.alla superiore dichiarazione segue la condanna della ricorrente alle spese; 7.poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in modo sostanzialmente conforme alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Paola e Piera Pasquini delle spese del presente giudizio che liquida in €7000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Francesco Pasquini delle spese del presente giudizio che liquida in €7000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2500,00 in favore di Paola e Piera Pasquini e della somma di €2500,00 in favore di Francesco Pasquini nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 2500,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont