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Ordinanza — n. 27586/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on jurisdiction grounds, ruling creditor's domicile change post-debt does not shift venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27586/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Conforti Vera's appeal against the Macerata Tribunal's judgment regarding jurisdiction over a debt dispute. Conforti argued the Tribunal erred by accepting Macerata's competence after the creditor moved domicile, while La Costa S.N.C. contended the original venue remained valid. The Court ruled that a unilateral change in the creditor's domicile after the debt's due date does not alter the place of performance for jurisdictional purposes, thereby invalidating the Macerata Tribunal's decision and remanding the case to the competent court in Camerino.

Regesto Legislator

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Art. 20 c.p.c.; Art. 1182 c.c.: A unilateral change in the creditor's domicile after the debt's due date does not alter the place of performance for determining territorial jurisdiction.

Parole chiave

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territorial jurisdiction place of performance creditor domicile change unilateral transfer remand to competent court credito contestato fatture fittizie credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 20 c.p.c.
trasferito il proprio domicilio da Camerino in Belfiore del Chienti (MC) dopo la scadenza dell’obbligazione, ma senza che ciò comportasse aggravio per la Conforti, in base all’art. 20 c.p.c. e all’art.
Art. 1182 c.c.
e all’art. 1182 c.c., il Giudice di Pace di Macerata era competente a decidere.
Art. 38 c.p.c.
Art. 46 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
art. 20 c.p
trasferito il proprio domicilio da Camerino in Belfiore del Chienti (MC) dopo la scadenza dell’obbligazione, ma senza che ciò comportasse aggravio per la Conforti, in base all’art. 20 c.p.c.
art. 1182 c.c
e all’art. 1182 c.c., il Giudice di Pace di Macerata era competente a decidere.
artt. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.1, ordinanza n. 2591 del 07/02/2006
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22524/2021 R.G. proposto da : CONFORTI VERA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA DANIELA (GMBDNL63R61F839L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LA COSTA S.N.C. DI MANCINELLI FABIO C. S.N.C., elettivamente domiciliato in SALERNO VIA RAFFAELE RICCI 46, presso lo studio dell’avvocato TROISI MICHELE (TRSMHL65M01A783X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GESUELLI MASSIMO (GSLMSM72L10L191O) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MACERATA n. 564/2021 depositata il 29/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Vera Conforti ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n.564 in data 29 maggio 2021. Il Tribunale, investito dell’appello di essa ricorrente contro la sentenza del Giudice di Pace di Macerata ha dichiarato che il giudice di Pace aveva errato nel dichiarare tardiva l’opposizione proposta dalla suddetta ricorrente contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla snc La Costa di Mancinelli Fabio e C. sulla base di fattura n.73/2015, per corrispettivo dell’esecuzione di un contratto verbale di trebbiatura di ceci concluso tra le parti nel 2015; che contrariamente a quanto sostenuto dalla Conforti il Giudice di Pace era competente a decidere della domanda avanzata in via monitoria; e che l’eccezione dell ’ odierna ricorrente secondo cui la trebbiatura sarebbe stata oggetto di altro contratto verbale concluso nel 2014 non con la società La Costa ma con il Mancinelli Giuseppe era rimasta indimostrata, mentre non vi erano mai state contestazioni sulla esecuzione dei lavori fatturati dalla società;

2. la snc La Costa di Mancinelli Fabio e C. resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.38 c.p.c., 46 c.p.c. e 1182 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che, avendo la snc La Costa di Mancinelli Fabio e C. trasferito il proprio domicilio da Camerino in Belfiore del Chienti (MC) dopo la scadenza dell’obbligazione, ma senza che ciò comportasse aggravio per la Conforti, in base all’art. 20 c.p.c. e all’art. 1182 c.c., il Giudice di Pace di Macerata era competente a decidere.

Sostiene la ricorrente che il Tribunale, in tanto avrebbe potuto ritenere il Giudice di Pace di Macerata compente a decidere, in quanto avesse accertato che la ricorrente era stata a conoscenza del trasferimento di domicilio avvenuto dopo la scadenza del termine di adempimento della obbligazione; 2.con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché omesso esame “di atti e documenti decisivi tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto del contenuto dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e dell’atto di appello nella parte in cui era stato, con entrambi gli atti, eccepito che l’attività di trebbiatura era stata oggetto di incarico conferito non alla società la Costa di Mancinelli Fabio e C. nel 2015 ma a Mancinelli Giuseppe, titolare dell’omonima impresa individuale, nel 2014 e per non avere il Tribunale correttamente valutato che a fronte di tale eccezione era onere della suddetta società dimostrare l’avvenuta conclusione del contratto; 3.il primo motivo di ricorso è fondato.

Per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., “ai fini della determinazione dellacompetenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento dellascadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali delcreditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte” (Cass. Sez.1, ordinanza n. 2591 del 07/02/2006).

Conseguentemente,il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il trasferimento del domicilio del creditore dopo la scadenza fosse idoneo a determinare lospostamento del luogo di adempimento in ragione del fatto, di per sé irrilevante, che detto trasferimento di domicilio non pareva aver “integrato alcun disagio” per la odierna ricorrente;

4. in ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, restando il secondo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Camerino, territorialmente competente in relazione al luogo di domiciliazione del creditore al momento della scadenza del debito, anche per le spese. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sente