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Decreto — n. 27516/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27516/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11927/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro VALENTE IGNAZIO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27516/2024 — snciv · Corte di Cassazione: CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11927/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro VALENTE IGNAZIO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio spese di difesa rimborso delle spese indennità di patrocinio causa legittima onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
11927/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro VALENTE IGNAZIO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11927/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro VALENTE IGNAZIO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 17/