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Decreto — n. 27502/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days; costs fully compensated for novelty.

Numero d'incarto Decreto — n. 27502/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The case involved a dispute between the Ministry of Economy and Finance and Maria Zicarelli regarding a decree, with the appellant remaining silent on the procedural proposal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the appeal, leading to the dismissal of the proceedings while compensating all costs due to the novel legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and full compensation of costs for novel issues.

Parole chiave

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waiver by silence extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit costs compensation ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
11957/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro ZICCARELLI MARIA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
11957/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro ZICCARELLI MARIA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 190/2023
civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11957/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro ZICCARELLI MARIA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 17/