Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence; counterclaim by Alghero City inadmissible for late filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal's notification. The appellant argued for review of the administrative act, while the counterclaimant, Comune di Alghero, sought to challenge the decision but filed their counterclaim on June 13, 2024, exceeding the statutory deadline. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, rendering the appeal inadmissible, and ordered the appellant to pay costs to the other parties while compensating the late-filing counterclaimant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal for judgment is deemed a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs accordingly.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 10890/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: SALARIS MARCO CRISTIANO + 1,difesi come in atti ; contro ALMAFUERTE S.R.L.S.,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, difesa come in atti (controricorrente); COMUNE DI ALGHERO, difeso come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che il controricorso del Comune di Alghero è inammissibile, in quanto depositatoin data 13.06 2024, oltre il termine di giorni 40 dalla notificazione del ricorso(26.04.2024) e che, pertanto, sussistono i presupposti per compensare le spese tra il ricorrente e il suddetto controricorrente; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve invece provvedersi sulle spese processualiin favore delle altre parti controricorrenti, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrent i Almafuerte s.r.l.s. e Regione Autonoma della Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) ciascuna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e il Comune di Alghero. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti cost