Decreto — n. 27397/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11272/2024 R.G. proposto da: DI PASQUALE PAOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis, 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate (BBTFDN61S08L126L) che lo rappresenta e difende). -ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -controricorrenti, ricorrenti incidentali – avverso il decreto n. 57/2023 emesso dalla Corte d’appello Perugia il 18/12/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 27397/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 11272/2024 R.G. proposto da: DI PASQUALE PAOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis, 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate (BBTFDN61S08L126L) che lo rappresenta e difende). -ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -controricorrenti, ricorrenti incidentali – avverso il decreto n. 57/2023 emesso dalla Corte d’appello Perugia il 18/12/2023.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11272/2024 R.G. proposto da: DI PASQUALE PAOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis, 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate (BBTFDN61S08L126L) che lo rappresenta e difende). -ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -controricorrenti, ricorrenti incidentali – avverso il decreto n. 57/2023 emesso dalla Corte d’appello Perugia il 18/12/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la ricorrente principaleabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., limitatamente al ricorso principale;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 280,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Manda alla cancelleria per la prosecuzione del giudizio in relazione al ricorso incidentale della