Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the main cassation appeal filed by Sergio De Angelis extinguished because he failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The Ministry of Justice and the Ministry of Economy and Finance argued that the appellant's silence constituted a formal waiver of the appeal. Consequently, the court ruled that the main appeal was renounced and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the main appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10815/2024 R.G. proposto da: DE ANGELIS SERGIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis, 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate (BBTFDN61S08L126L) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -controricorrenti, ricorrenti incidentali – avverso il decreto n. 46/2023 emesso dalla Corte d’appello Perugia il 18/12/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorsoprincipale; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione limitatamente al ricorso principale proposto da Sergio De Angelis. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 280,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate al debito. Manda alla cancelleria per quanto di competenza per la prosecuzione del giudizio in relazione al ricorso inciden