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Decreto — n. 27390/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27390/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27390/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6595/2024 R.G. proposto da : SELLITTI MARCO, SELLITTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in CASERTA VIA DON BOSCO, 27 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LABRIOLA RENATO (LBRRNT64B01B963T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SCALZULLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Avellino via Tagliamento 237, presso lo studio dell’avvocato BONAVITA LUCIA (BNVLCU70M55A509Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRIERO ANGELO (GRRNGL65E05A509Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.80/2024 depositata il 11/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27390/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SELLITTI MARCO, SELLITTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in CASERTA VIA DON BOSCO, 27 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LABRIOLA RENATO (LBRRNT64B01B963T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SCALZULLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Avellino via Tagliamento 237, presso lo studio dell’avvocato BONAVITA LUCIA (BNVLCU70M55A509Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRIERO ANGELO (GRRNGL65E05A509Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.80/2024 depositata il 11/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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validità della clausola arbitrale condono delle spese procedurali assunzione delle spese mancata attuazione degli accordi illeciti anticipo delle spese fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6595/2024 R.G. proposto da : SELLITTI MARCO, SELLITTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in CASERTA VIA DON BOSCO, 27 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LABRIOLA RENATO (LBRRNT64B01B963T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SCALZULLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Avellino via Tagliamento 237, presso lo studio dell’avvocato BONAVITA LUCIA (BNVLCU70M55A509Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRIERO ANGELO (GRRNGL65E05A509Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.80/2024 depositata il 11/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistata