Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27376/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27376/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27376/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con atto di citazione dal 09/01/2003, Testoni Fiorella, moglie di Dante Zoboli, e i figli Michele e Cinzia Silvia Zoboli, premesso che Zoboli Dante aveva trasferito a Sbarro Francesco Pasquale, con contratto del 19/06/2001, l'appartamento sito in Ferrara, via Byron, n. 26, adibito a residenza familiare e alla società Immobiliare Leonardo s.r.l., in persona del legale rappresentante Cestari Mauro, in nome e per conto dei figli Zoboli Michele e Zoboli di Cinzia Silvia in forza di procura generale del 28/06/2011, con contratto del 19/06/2002 la proprietà di un appartamento sito in Ferrara, via Beatrice II D’Este, n. 31, di proprietà del figlio Michele, e la proprietà di un appartamento sito in Ferrara, frazione Pontelagoscuro, via Crespano, n. 21, di proprietà della figlia Cinzia Silvia, e, con contratto del 29/07/2002 la proprietà di un appartamento facente parte del Condominio “Stella Azzurra”, sito in Bosco Chiesanuova, via Campo Levà di Sotto, s.n.c., di proprietà della figlia Cinzia Silvia, nonché, con scrittura privata del 04/06/2002, a Bordone Tommaso la proprietà della sua autovettura BMW 520 targata AV466AN, e che la società immobiliare Leonardo s.r.l. aveva trasferito, con contratto del 20/12/2002, a Dericoloso Giuseppina la proprietà dell'appartamento in Ferrara, via Beatrice d'Este 31, già di Zoboli Michele, e con distinti contratti del 27/12/2002 e del 27/12/2002, rispettivamente a Bianchi Daniele e ad Amico Salvatore, la proprietà di un appartamento ciascuno, risultanti dal frazionamento, nel frattempo intervenuto, dell’immobile sito in Ferrara, frazione Pontelagoscuro, via del Crespano, n. 21, già di proprietà di Zoboli Cinzia Silvia, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara Sbarro Francesco Pasquale, la Immobiliare Leonardo s.r.l., Zoboli Dante, Bortone Tommaso e Cestari Mauro, rappresentante della Immobiliare Leonardo, onde ottenere l'accertamento della nullità dei contratti di compravendita posti in essere da Dante Zoboli ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 643 cod. pen. (circonvenzione di incapace), per illiceità della causa e dei motivi ex artt. 1343 e 1346 cod. civ., perché in frode alla legge ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., e, in subordine, l'annullamento dei medesimi contratti per incapacità naturale del venditore ai sensi dell'art. 428 cod. civ. per dolo dei compratori ex art. 1439 cod. civ., che venisse dichiarata la loro inefficacia per simulazione assoluta exart. 1414 cod. civ. o loro revoca ex art. 2901 cod. civ..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1418 cod. civ, art. 643 cod. pen, art. 1345 cod. civ, art. 428 cod. civ, art. 1439 cod. civ, art. 2901 cod. civ; Ordinanza — n. 27376/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Col quarto motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Dericoloso Giuseppina, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sub specie di omesso esame della documentazione versata in atti (c.t.u.) e di illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché il c.t.u. aveva rilevato che l’assegno di euro 25 mila pagato dalla Dericoloso non era mai stato accreditato sul conto della società Leonardo, né vi era traccia del suo utilizzo, mentre i giudici di merito non avevano considerato che quest’ultima si era ricordata di pagare l’Iva un anno dopo la vendita.

Parole chiave

Generato dall'IA
bene acquisito in sostituzione degli acquisti restituzione di fondo acquisto di beni immobili sequestro di beni immobili trapasso di proprietà assunzione di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1418 cod. civ
Occorre, innanzitutto evidenziare come ilcontratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro, essendo non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art.
art. 643 cod. pen
civ., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 643 cod. pen.
art. 1345 cod. civ
civ., perché in frode alla legge ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., e, in subordine, l'annullamento dei medesimi contratti per incapacità naturale del venditore ai sensi dell'art.
art. 428 cod. civ
civ., e, in subordine, l'annullamento dei medesimi contratti per incapacità naturale del venditore ai sensi dell'art. 428 cod. civ.
art. 1439 cod. civ
per dolo dei compratori ex art. 1439 cod. civ., che venisse dichiarata la loro inefficacia per simulazione assoluta exart.
art. 2901 cod. civ
o loro revoca ex art. 2901 cod. civ..
art. 2037 cod. civ
art. 1414 cod. civ
civ., che venisse dichiarata la loro inefficacia per simulazione assoluta exart. 1414 cod. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24243/2019 R.G. proposto da ZOBOLI CINZIA SILVIA e ZOBOLI MICHELE, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Salvatore, presso il cui studio in Ferrara, piazza Sacrati n. 11, sono elettivamente domiciliati. –ricorrenti – Contro DERICOLOSO GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Gabellone, nel cui studio in Ferrara, via Garibaldi, n. 92, è elettivamente domiciliata. BIANCHI DANIELE, rappresento e difeso dall’avv. Monica Tartari, nel cui studio in Ferrara, via Armari, n. 28, è elettivamente domiciliato. -controricorrenti- Avverso la sentenza della sentenza n. 888/2019 emessa dalla Corte d'appello di Bologna il 29/01/2019, pubblicata il 15/03/2019 e non notificata. Oggetto: Compravendita –Nullità per truffa –Esiti dei contratti successivi. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Con atto di citazione dal 09/01/2003, Testoni Fiorella, moglie di Dante Zoboli, e i figli Michele e Cinzia Silvia Zoboli, premesso che Zoboli Dante aveva trasferito a Sbarro Francesco Pasquale, con contratto del 19/06/2001, l'appartamento sito in Ferrara, via Byron, n. 26, adibito a residenza familiare e alla società Immobiliare Leonardo s.r.l., in persona del legale rappresentante Cestari Mauro, in nome e per conto dei figli Zoboli Michele e Zoboli di Cinzia Silvia in forza di procura generale del 28/06/2011, con contratto del 19/06/2002 la proprietà di un appartamento sito in Ferrara, via Beatrice II D’Este, n. 31, di proprietà del figlio Michele, e la proprietà di un appartamento sito in Ferrara, frazione Pontelagoscuro, via Crespano, n. 21, di proprietà della figlia Cinzia Silvia, e, con contratto del 29/07/2002 la proprietà di un appartamento facente parte del Condominio “Stella Azzurra”, sito in Bosco Chiesanuova, via Campo Levà di Sotto, s.n.c., di proprietà della figlia Cinzia Silvia, nonché, con scrittura privata del 04/06/2002, a Bordone Tommaso la proprietà della sua autovettura BMW 520 targata AV466AN, e che la società immobiliare Leonardo s.r.l. aveva trasferito, con contratto del 20/12/2002, a Dericoloso Giuseppina la proprietà dell'appartamento in Ferrara, via Beatrice d'Este 31, già di Zoboli Michele, e con distinti contratti del 27/12/2002 e del 27/12/2002, rispettivamente a Bianchi Daniele e ad Amico Salvatore, la proprietà di un appartamento ciascuno, risultanti dal frazionamento, nel frattempo intervenuto, dell’immobile sito in Ferrara, frazione Pontelagoscuro, via del Crespano, n. 21, già di proprietà di Zoboli Cinzia Silvia, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara Sbarro Francesco Pasquale, la Immobiliare Leonardo s.r.l., Zoboli Dante, Bortone Tommaso e Cestari Mauro, rappresentante della Immobiliare Leonardo, onde ottenere l'accertamento della nullità dei contratti di compravendita posti in essere da Dante Zoboli ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 643 cod. pen. (circonvenzione di incapace), per illiceità della causa e dei motivi ex artt. 1343 e 1346 cod. civ., perché in frode alla legge ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., e, in subordine, l'annullamento dei medesimi contratti per incapacità naturale del venditore ai sensi dell'art. 428 cod. civ. per dolo dei compratori ex art. 1439 cod. civ., che venisse dichiarata la loro inefficacia per simulazione assoluta exart. 1414 cod. civ. o loro revoca ex art. 2901 cod. civ..

Nel giudizio si costituirono la Immobiliare Leonardo s.r.l. e Sbarro Francesco contestando il fondamento delle domande, nonché, tardivamente, Zoboli Dante che propose le medesime domande degli attori e quelle svolte nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre all'accertamento dell'obbligo di restituzione degli immobili indebitamente ricevuti dai convenuti ex art. 2037 cod. civ., con condanna della convenuta alla restituzione ai legittimi proprietari. Con memoria ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., ratione temporisvigente, gli attori chiesero, altresì, la condanna delle parti convenute alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti di compravendita e lo stesso fece Zoboli Dante con la memoria depositata ex art. 180, secondo comma, cod. civ. ed ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., mentre i convenuti Sbarro e Immobiliare Leonardo eccepirono l’inammissibilità delle predette domande.

Bortone Tommaso e Cestari Mauro restarono invece contumaci. Con successivo atto di citazione del 12/03/2003, i fratelli Michele e Cinzia Silvia Zoboli convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara la Immobiliare Leonardo s.r.l., Dericoloso Giuseppina, Bianchi Daniele, Amico Salvatore e Cestari Mauro, chiedendo che venisse accertata la nullità delle seconde compravendite realizzate dalla medesima società per illiceità della causa e dei motivi ex artt.1343 e 1344 cod. civ., perché in frode alla legge ex art. 1345 cod. civ., nonché per simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civ., e, in subordine, la revoca dei suddetti contratti ex art. 2901 cod. civ., con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Si costituirono in giudizio la Immobiliare Leonardo s.r.l. e Cestari Mauro in proprio, nonché, con autonomi atti, Bianchi Daniele e Amico Salvatore, contestando il fondamento delle pretese, mentre Dericoloso Giuseppina rimase contumace. Con atto di citazione notificato il 24/04/2003, Testoni Fiorella, in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante dell'Azienda agricola S. Gottardo di Testoni Fiorella C., s.a.s., propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2003, col quale il Tribunale di Ferrara, su ricorso di Bortone Tommaso, aveva ingiunto alla medesima società e ai suoi soci accomandatari, Testoni Fiorella e Zoboli Dante, di pagare al predetto la somma di € 40.000,00, oltre € 338,84 per spese di protesto, portata da quattro assegni bancari protestati dell'importo di € 10.000,00 ciascuno, emessi da Zoboli Dante a favore dell'Azienda Agricola, e da questa girati tramite lo Zoboli al Bortone, che li aveva inutilmente portati all'incasso, giudizio questo nel quale si costituì l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il medesimo decreto ingiuntivo fu opposto con distinto atto di citazione, notificato il 24/04/2003, da Zoboli Dante, incardinando un giudizio nel quale si costituì Bortone Tommaso chiedendone il rigetto. Quest'ultima causa fu riunita a quella promossa dalla moglie avverso il medesimo decreto ingiuntivo ed entrambe riunite alla causa promossa dai fratelli Zoboli e quest'ultima, per connessione, a quella promossa da Testoni Fiorella e dai suoi due figli. Con sentenza n. 205 del 24/01/2011-08/02/2011, il Tribunale di Ferrara respinse la domanda di nullità dei contratti di compravendita stipulati da Zoboli Dante per violazione di norma imperativa in relazione al reato di cui all'art. 643 cod. pen. (circonvenzione di incapace) e quella di annullamento dei medesimi contratti per incapacità naturale ex art. 428 cod. civ., la domanda di simulazione, in assenza di controdichiarazione scritta, sia con riguardo al contratti posti in essere da Zoboli Dante, sia con riguardo ai contratti posti in essere dalla società immobiliare, e la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. riguardante gli atti di disposizione posti in essere da Zoboli Dante, nonché le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da Testoni Fiorella e da Zoboli Dante nei confronti di Bortone Tommaso.

Il giudizio di gravame, instaurato dai coniugi Dante Zoboli e Fiorella Testoni e dai loro figli Michele e Cinzia Silvia Zoboli, si concluse con la sentenza n. 888/2019, pubblicata il 15 Marzo 2019, con la quale la Corte d'Appello di Bologna dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte nei confronti di Bortone Tommaso, deceduto nel corso del giudizio di primo grado, per rinuncia alle stesse, con conseguente passaggio in giudicato delle opposizioni a decreto ingiuntivo, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullò per dolo i contratti di compravendita del 19/06/2002 tra Zoboli Dante e Sbarro Francesco Pasquale e quelli del 19/06/2002 e del 29/07/2002 intercorsi tra il medesimo Zoboli Dante, in rappresentanza dei figli, e la società immobiliare, e dichiarò privo di effetti il contratto di compravendita stipulato dalla società immobiliare con Amico Salvatore il 27/12/2002, mentre dichiarò che le compravendite stipulate da Zoboli Dante con la società non pregiudicavano i diritti acquistati sui predetti immobili da Bianchi Daniele e da Dericoloso Giuseppina con gli atti rispettivamente del 27/12/2002 e del 20/12/2002 e condannò per esse l'immobiliare Leonardo e Cestari Mauro al risarcimento dei danni subiti da Zoboli Michele e Cinzia Silvia per la perdita della proprietà di questi ultimi beni, e respinse, infine, l'appello incidentale proposto da Bianchi Daniele e Dericoloso Giuseppina.

2. Contro la predetta sentenza, Zoboli Cinzia Silvia e Zoboli Michele propongono ricorso per Cassazione, affidato a nove motivi. Resistono con distinti controricorsi, illustrati ciascuno con memoria, Bianchi Daniele e Dericoloso Giuseppina. Considerato che: 1.Col primo motivo di ricorso, riferito alla compravendita immobiliare di Dericoloso Giuseppina, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1445 e 2729, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto che l’acquirente Dericoloso avesse agito in buona fede e che pertanto l’annullamento della compravendita del suo dante causa non potesse pregiudicare il diritto da essa acquistato, stante il disposto di cui al richiamato art. 1445 cod. civ., senza però far buon governo delle norme che attengono alla prova presuntiva che, se ben valutata, avrebbe portato i giudici a considerare la predetta acquirente di comodo e, dunque, in mala fede, risultando tale dato dal fatto che la società avesse provveduto a rimuovere un vincolo gravante sul bene attraverso il pagamento di una somma esigua, così garantendo ad essa la realizzazione di un’enorme plusvalenza, dal fatto che quest’ultima avesse dapprima dichiarato di non conoscere lo Sbarro e poi, contraddicendosi nel processo penale, di conoscerlo e, infine, dal fatto che si fosse costituita nel processo civile ben due anni dopo la citazione, stranamente dopo la condanna penale di Sbarro e Cestari.

Peraltro, la mancata valutazione dei suddetti documenti risultava anche dalla motivazione della sentenza, la quale era illogica, apparente e perplessa e, dunque, rilevante anche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 2.Col secondo motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Dericoloso Giuseppina, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sub specie di omesso esame della documentazione versata in atti (C.T.U.) e di illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, ritenendo che il prezzo dichiarato a rogito di euro 25 mila, inferiore a quello di mercato di euro 58 mila, non escludesse la buona fede dell’acquirente, posto che, se ci fosse stato un effettivo accordo col Cestari, avrebbe potuto pattuire simulatamente un prezzo superiore onde non destare sospetti, avevano trascurato di analizzare il fatto (omesso esame) che la società, prima della vendita, non avesse provveduto alla rimozione del vicolo (atto unilaterale d’obbligo) gravante sul bene, di cui aveva dato conto il c.t.u., per la quale sarebbe bastato pagare un prezzo irrisorio di euro 1.630,61, che questo avesse comportato per l’acquirente una plusvalenza e che la Dericoloso avesse detto alla polizia giudiziaria di non conoscere lo Sbarro, per poi contraddirsi in sede di processo penale, circostanze queste che facevano propendere per la posizione di acquirente di comodo della stessa.

3. Col terzo motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Dericoloso Giuseppina, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sub specie di illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto irrilevante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla Dericoloso nel giudizio penale in ordine al fatto che conoscesse lo Sbarro, non essendo idonee a dimostrare la sussistenza di un accordo tra loro. Ad avviso dei ricorrenti, il suddetto percorso argomentativo era illogico, specie considerato che l’acquirente non aveva saputo spiegare nel giudizio penale perché avesse detto in sede di indagine di non conoscere lo Sbarro.

4. Col quarto motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Dericoloso Giuseppina, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sub specie di omesso esame della documentazione versata in atti (c.t.u.) e di illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché il c.t.u. aveva rilevato che l’assegno di euro 25 mila pagato dalla Dericoloso non era mai stato accreditato sul conto della società Leonardo, né vi era traccia del suo utilizzo, mentre i giudici di merito non avevano considerato che quest’ultima si era ricordata di pagare l’Iva un anno dopo la vendita.

5. Col quinto motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Dericoloso Giuseppina, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sub specie di illogicità-mancanza-apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano escluso che la costituzione tardiva in giudizio della Dericoloso, dopo la riunione dei due procedimenti e il rinvio a giudizio di Sbarro e Cestari, non deponesse nel senso della sua mala fede, benché con la citazione in giudizio rischiasse di perdere la proprietà del bene, così rendendo una motivazione illogica o apparente.

6. Col sesto motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Dericoloso Giuseppina, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sub specie di illogicità-mancanza-apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che tutti e tre i subacquirenti si erano rivolti per il proprio acquisto alla medesima agenzia immobiliare e al medesimo notaio, lo stesso scelto dallo Sbarro, acclarato regista della operazione truffaldina, e che la Dericoloso aveva agito come soggetto di comodo al fine di rendere processualmente più difficoltoso il recupero del bene. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici, nel compiere le loro valutazioni in ordine al prezzo pattuito, affermando che questo, se davvero vi fosse stato un accordo, avrebbe potuto anche essere più alto, non si erano attenuti ai fatti, ma si erano sostituiti alla parte fornendo una giustificazione fantasiosa.

7. Col settimo motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Bianchi Daniele, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1445 e 2729, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, affermando la buona fede dell’acquirente Bianchi Daniele ai sensi dell’art. 1415 cod. civ., avevano escluso l’annullamento della compravendita di quest’ultimo, così mal interpretando la citata disposizione nonostante vi fossero tutti gli indicatori della sua malafede.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Bianchi Daniele, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sub specie di omesso esame della documentazione versata in atti (c.t.u.) e di illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di esaminare o mal valutato gli accertamenti compiuti dal c.t.u. con riguardo all’avvenuta restituzione, da parte di Cestari, all’acquirente Bianchi di parte del prezzo pagato per la compravendita (euro 21 mila su euro 84 mila), sostenendo che la richiesta di mutuo successivamente alla vendita fosse dipesa dal fatto che, all’epoca, la concessione del mutuo ipotecario presupponesse l’acquisto della proprietà dell’immobile in capo al mutuatario e che il Bianchi avesse dimostrato di pagare le relative rate.

Ad avviso dei ricorrenti, invece, non soltanto non corrispondeva al vero che il mutuo, peraltro chiesto per un importo decisamente superiore al valore del bene, andasse erogato dopo il trasferimento di proprietà, ma la stessa restituzione di parte del mutuo dal venditore all’acquirente dimostrava il sodalizio criminoso, come comprovato dalla spartizione tra essi del mutuo, parte del quale era andato al medesimo acquirente, parte allo stesso Cestari e parte, quella più consistente, a Occhilupo, madre del regista della truffa.

9. Con il nono motivo di ricorso riferito alla compravendita immobiliare di Bianchi Daniele, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano escluso la mala fede in capo al Bianchi in quanto non avevano considerato gli elementi presuntivi di cui avevano la disponibilità, i quali erano costituiti sia dall’avvenuta restituzione di parte del mutuo e dall’assenza di spiegazioni fornite dal Bianchi sul punto, sia dall’insussistenza di movimentazioni contabili sul conto corrente intestato a quest’ultimo riconducibili all’immobile, come accertato dal c.t.u., sia dall’essersi l’acquirente servito della medesima agenzia immobiliare, sia dal rapporto di amicizia esistente tra quest’ultimo e Cestari e Sbarro, dimostrato dall’avere egli appellato questi ultimi “ragazzi” nel corso del processo penale e dall’avere dichiarato, in quell’occasione, di avere reincontrato il Cestari, suo vecchio amico, dopo che l’agenzia immobiliare gli aveva segnalato la vendita della società. 10.1 I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, in quanto vertono sul medesimo thema decidendum , ossia i presupposti per l’estensione dell’annullamento di un contatto nei confronti dei terzi in buona fede e il corretto uso delle prove presuntive, sono inammissibili.

Occorre, innanzitutto evidenziare come ilcontratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro, essendo non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), ma annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso, non impedisce al soggetto attivo che riceve la cosa col consenso, sia pur viziato, dell'avente diritto di divenirne effettivo proprietario e di potere trasferirne il dominio al terzo, sicché quest’ultimo, a sua volta, ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445, in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3, cod. civ. (Cass., Sez. 2, 31/3/2011, n. 7468, Cass., Sez. 2, 10/12/1986, n. 7322).

L’art. 1445 cod. civ., infatti, escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente, come già affermato da questa Corte, l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo (Cass., Sez. 2, 10/9/2019, n. 22585). Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici (Cass., Sez. 2, 10/9/2019, n. 22585;

Cass., Sez. 3, 17/4/1970, n. 1098). 10.2 A questo riguardo, occorre ribadire i principi affermati da questa Corte con riguardo alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui, in seguito ad essa, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6- 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). Peraltro, il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, implica che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente indichi il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415;

Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053). E’ peraltro da escludere che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dia luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153;

Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844;

Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056). Argomento quest’ultimo che vale anche per la prova presuntiva, rispetto alla quale il giudice di merito, una volta valutati analiticamente gli elementi indiziari offerti onde scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, da valutarsi gli uni per mezzo degli altri e non singolarmente, e accertare la loro concordanza (c.d. convergenza del molteplice) (Cass., Sez. 3, 9/3/2012, n. 3703;

Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894), spettando unicamente a lui valutare l'opportunità di farericorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 3, 11/5/2007, n. 10847; Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. L, 17/4/2002, n. 5526). Pertanto, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., Sez. 3, 11/5/2007, n. 10847;

Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. L, 17/4/2002, n. 5526). 10.3 Nella specie, deve escludersi che i giudici abbiano omesso di motivare o abbiano reso una motivazione apparente. Risulta dalla sentenza, infatti, che la Corte d’Appello, analizzando le domande di annullamento proposte dai fratelli Zoboli in relazione alle seconde vendite di Amico Salvatore, Bianchi Daniele e Dericoloso Giuseppina, si è pronunciata evidenziando che le stesse erano state trascritte il 11/4/2003 e, dunque, successivamente alla trascrizione dei rogiti, avvenuta il 31/12/2002, e che soltanto per quella riguardante Salvatore Amico fosse ravvisabile la mala fede, ma non anche per le altre due.

In particolare, hanno evidenziato, quanto alla compravendita Bianchi, che questi, successivamente all’erogazione del mutuo ipotecario concessogli nella misura di euro 84.624,59, aveva emesso dieci assegni circolari per euro 84 mila tutti all’ordine di Cestari Mauro, legale rappresentante della Immobiliare Leonardo, che quest’ultimo aveva girato euro 56 mila a Occhilupo Giuseppina, madre dello Sbarro, ed euro 21 mila allo stesso acquirente, che non erano mai emersi rapporti tra Bianchi e altri protagonisti della vicenda e che il mutuatario stava onorando regolarmente le rate del mutuo, che il prezzo, benché il contratto ne attestasse l’intervenuto pagamento, era stato pagato subito dopo l’atto forse perché, all’epoca, la concessione del mutuo presupponeva l’acquisto della proprietà dell’immobile in capo al mutuatario, che non influiva in questa valutazione il trasferimento del denaro a terzi dopo il pagamento, non essendo l’acquirente tenuto a controllare le modalità di utilizzo del prezzo pagato, e che non erano emesi precedenti rapporti tra il Bianchi, lo Sbarro e la Occhilupo, mentre, quanto alla compravendita Dericoloso, che la stessa aveva pagato il prezzo di euro 25 mila con assegno circolare all’ordine della società Leonardo, che questo assegno non era stato depositato sul conto corrente della società, ma cambiato dall’amministratore unico per ottenere denaro contante e che la Dericoloso aveva pagato all’agenzia immobiliare la provvigione per la mediazione prestata, escludendo rilevanza alla sua costituzione tardiva in giudizio, all’inferiorità del prezzo pagato rispetto al valore di mercato del bene, posto che, se ci fosse stato un accordo col Cestari, questo avrebbe potuto essere simulatamente superiore per non destare sospetti, all’essersi la stessa servita della medesima agenzia immobiliare, all’essersi il relativo titolare presentato come l’amministratore di Amico, stante l’inesistenza di rapporti tra essa e quest’ultimo, e alla contraddizione in cui era incorsa nel giudizio penale sul fatto che conoscesse lo Sbarro.

Alla stregua delle argomentazioni contenute in sentenza, come sopra riportate, deve escludersi la lamentata assenza o apparenza della motivazione e anche l’omessa valutazione dei fatti evidenziati con le censure, siccome esaminati e valutati dai giudici di merito, sia pur in maniera difforme da quanto preteso dai ricorrenti, mentre quelli non espressamente analizzati (ad esempio la denominazione “ragazzi” utilizzata dal Bianchi riferendosi a Sbarro e Cestari o l’essersi Bianchi e Cestaro incontrati dopo anni grazie all’agente immobiliare) sono rimasti genericamente dedotti, non essendo stato neppure chiarito come e quando gli stessi siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, né tantomeno la loro decisività.

11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per