Italian Supreme Court dismisses appeal regarding construction defects, ruling on procedural admissibility and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Rio 05 S.R.L. against a lower court ruling on construction defects and liability. The appellant argued that the appellate court failed to explain why expert reports and subsequent testimonies were deemed irrelevant, citing procedural violations. The court declared these grounds inadmissible because the appeal lacked the required specificity to challenge the consistency of the lower courts' findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: An appeal alleging violation of the duty to explain reasoning is inadmissible if it fails to demonstrate a specific discrepancy between the two levels of jurisdiction or points to a decisive fact omitted from the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29054/2022 R.G. proposto da: RIO 05 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lovisolo e Andrea Lovisolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Marco Paoletti in Roma, Via Timavo 32; -ricorrente- contro GAIA MARETTA Ennio , rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Gabrielli e Maurizio Galbiati, elettivamente domiciliato presso l’avv. Enrico Gabrielli, con studio in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 15; -controricorrente- nonchécontro VIMERCATI Alberto, PORTOFINO REAL ESTATE S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elena Corielli e Marco Monteverde unitamente e disgiuntamente all’avv.
Andrea Strata, presso il cui studio, in Roma, Via Luigi Settembrini, 13, eleggono domicilio; -controricorrenti- nonchè contro AGOSTINO Alessandro , UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. , in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 3142/2022,depositata il 7 ottobre 2022 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre2024 dal Consigliere Gianluca Grasso . FATTI DI CAUSA 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato , Rio 05 s.r.l. chiedeva dichiararsi la responsabilità dei convenuti Alessandro Agostino e Alberto Vimercati (venditori), Portofino Real Estate s.r.l. (appaltatrice) ed Ennio Gaia Maretta (progettista e direttore dei lavori incaricato da Portofino), convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di Monza per gli abusi edilizi rilevati nell’appartamento composto dal secondo piano e dal sottotetto di uno stabile sito in Chiavari, via Sant’Andrea di Rovereto n. 63, acquistato dall’attrice con rogito del 24.2.2009, in adempimento di precedente contratto preliminare, data in cui erano ancora in corso i lavori di ristrutturazione della copertura e del piano sottotetto, del cui costo Rio (come da scrittura stipulata con Portofino Real Estate, definita transazione ma qualificabile comecontratto atipico più che appalto), si era fatta carico per un ammontare complessivo di ulteriori euro 535.000,00.
In particolare, chiedeva accertarsi l’esistenza dei suddetti abusi e cioè che anziché un terrazzo a pozzetto (come da progetto assentito) l’immobile era dotato di un unico ampio terrazzo sino al limite di gronda con vista sulla baia, all’epoca del preliminare già ultimato; non essendo tuttavia consentito dal vincolo paesaggistico con tali caratteristiche, era stata costretta ad avviare una pratica in sanatoria con riduzione del terrazzo medesimo e significativo peggioramento della vista, pur se riusciva a ridimensionare l’altezza del muretto impostole, che l’avrebbe del tutto impedita.
Chiedeva , quindi , condannarsi i convenuti, in via solidale o alternativa tra loro, a rifondere i danni subiti e vedersi rimborsati i costi sostenuti per l’assistenza professionale nella pratica edilizia per sanare le difformità e per quelli necessari alla realizzazione delle opere atte a rendere l’immobile conforme a legge, nonché al ristoro del danno determinato dal minor valore del bene. Si costituivano il Vimercati e la Portofino Real Estate s.r.l. chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva altresì l’ing. Ennio Gaia Maretta, ottenendo di chiamare in causa la propria assicurazione UnipolSai, a sua volta costituitasi.
Rimaneva contumace AlessandroAgostino. Con sentenza n. 120/2019, resa in data 9 gennaio 2019, il Tribunale di Monza rigettava le domande attoree. 2. –Avverso tale sentenza ha proposto appello la RIO 05 s.r.l., chiedendone la riforma. Si sono costituiti gli appellati, ad eccezione di Alessandro Agostino, insistendo per il rigetto del gravame, con appello incidentale proposto da Ennio Gaia Maretta. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3142/2022 depositata il 7 ottobre 2022, ha respinto l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. 3.
–La Rio 05 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione. Ennio Gaia Maretta, Alberto Vimercati e la Portofino Real Estate s.r.l.si sono costituiti con controricorso. Unipolsai Assicurazioni Spa e Alessandro Agostino non hanno svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ennio Gaia Maretta, Alberto Vimercati e la Portofino Real Estate s.r.l. hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n.
4) cod. proc. civ.e articolo 115, comma 2 , cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. La Corte di Appello di Milano non avrebbe spiegato le ragioni in base alle quali il terrazzo con “ringhiera a filo pavimento” che è stato “voluto, acquistato e consegnato” a Rio 05 S.r.l. sia del tutto “equivalente” al terrazzo dotato di un “muretto alla base della ringhiera” che la ricorrente ha potuto mantenere dopo aver ottenuto la sanatoria, configurando il terrazzo con “ringhiera a filo pavimento” un abuso, in quanto privo delle necessarie autorizzazioni comunali.
Il giudice di secondo grado non avrebbe dunque spiegato il motivo per cui l’immobile per cui è causa non avrebbe subito alcun deprezzamento. 1.1. –Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. I, 4marzo 2021 , n. 5987 ;
Cass., Sez. Un. , 27 dicembre2019, n. 34476; Cass., Sez. Un. , 7 aprile 2014 , n. 8053 ) . La Corte d'appello ha fornito una specifica motivazione sul perché ha ritenuto di respingere il gravame , escludendo il deprezzamento dell'immobile . Alcuna censura può peraltro riguardare un omesso esame di fatti decisivi in ipotesi di “ doppia conforme”, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., come nel caso di specie. In tale ipotesi , il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
5) dell'art. 360 cod. proc. civ.è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass., Sez. III , 28 febbraio2023, n. 5947), ipotesi nella specie non ricorrente. 2. –Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n.
4) cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.La Corte di Appello di Milano non avrebbespiegato le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti le contraddizioni e le criticità che emergono dalla disamina della relazione peritale (peraltro in gran parte riconosciute dallo stesso consulente tecnico), né avrebbe spiegato, con un iter logico adeguato, perché abbia parimenti ritenuto irrilevanti le testimonianze rese successivamente all’espletamento della CTU su aspetti che lo stesso consulente aveva riconosciuto di non essere in grado di accertare. 2.1.
–Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. (Cass., Sez. III, 21 marzo 2024, n. 7716 ; Cass., Sez. V, 4luglio 2023 , n. 18886 ). Nel caso di specie,tuttavia, risulta precluso l’esame del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di doppia conforme.
Il ricorrente , invero, mira a ottenere una rivalutazione delle istanze istruttorie così come esaminate sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello, senza evidenziare alcuna difformità tra le due valutazioni compiute in sede di merito.Inammissibili risultano altresì per difetto di specificità le censure riguardanti le testimonianze assunte successivamente alla consulenza d'ufficio e richiamate per estratto. 3. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese delgiudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrentecostituito, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric