Cassation court orders lower court to rule on litigation costs due to omission, awarding them to the plaintiff. (16 words)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's order for omitting a ruling on litigation costs, declaring this omission a violation of constitutional rights. The court found that the appellate judgment rejected the condominium's appeal but failed to address the plaintiffs' specific request for cost allocation. Consequently, the case was remanded to decide the costs in the main proceedings, ordering the losing parties to pay the plaintiffs' expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, 111 Cost.; Art. 91-98 c.p.c.: The judge's duty to rule on litigation costs is mandatory; an omission constitutes a violation of the right to effective judicial protection and requires the case to be decided on the merits regarding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11389/2023 R.G. proposto da : LIBERATORE Lucia, LIBERATORE Giulio, eredi dell’originario attore MatteoGiuliani, rappresentati e difesi dall’avv . Luca Saccone presso il quale in Roma, Via degli Scipioni 252, sono elettivamente domiciliati; -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA DELL'IMBRECCIATO 95 PAL. E, NUOVA DOMUS 99 S.R.L.; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1728/2023,depositata il 9 marzo 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal Consigliere Gianluca Grasso.
FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso ex art. 696 cod. proc. civ. , Matteo Luigi Giuliani, proprietario dell’appartamento in Roma, Via Imbrecciato n. 95, Pal. E Interni 10 e 11, posti all’ultimo piano dell’edificio condominiale e serviti da terrazze che fungono anche da copertura del fabbricato, ha adito il Tribunale di Roma lamentando di avere subito danni alla sua proprietà a fronte dell'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione eseguiti sui predetti terrazzi dalla ditta appaltatrice Soc. Nuova Domus ’99 srl, su commissione del Condominio di Via dell'Imbrecciato n. 95 Pal.
E. A fondamento dell'istanza, il Giuliani ha denunciando che all'esito dell'appalto i terrazzi di sua proprietà avevano subito alterazioni pregiudizievoli della funzionalità, dell’utilizzo e del valore, consistenti: a. nell'innalzamento della quota di calpestio, tale da superare il livello delle soglie delle porte-finestre che consentono l’accesso dall’appartamento al terrazzo e conseguente compromissione della regolare apertura e chiusura delle stesse ed assoggettamento dell’appartamento ad infiltrazioni di acqua piovana in occasione di qualsivoglia fenomeno atmosferico; b. formazione di avvallamenti e assenza delle corrette pendenze, con conseguente rilevante ristagno dell'acqua piovana tale da pregiudicare l'utilizzo del bene; c. sussistenza di danni materiali alle pareti ed alle travi presenti sul terrazzo, in conseguenza dell'uso delle attrezzature di cantiere; danni non rimossi al termine dell'intervento edile; il procedimento si è svolto nel contraddittorio del condominio e della ditta appaltatrice, nonchédel direttore dei lavori, Ing.
Treccozzi, chiamato in garanzia da entrambe le parti convenute. Il perito del Tribunale ha quindi provveduto all’elencazione specifica degli interventi da eseguire per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino dei luoghi. Essendo mancato lo spontaneo adempimento alle prescrizioni del tecnico, il Giuliani ha citato il Condominio resistente e la ditta appaltatrice dinanzi il Tribunale di Roma, al fine di sentirne accertata la civile responsabilità. Nel corso del procedimento il Giuliani è deceduto e a questi sono subentrati gli eredi, odierni ricorrenti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9606/2017 del 15maggio 2017,ha dichiarato la responsabilità della Nuova Domus 99 s.r.l. e del Condominio, ciascuno in relazione agli specifici profili indicati nella parte motiva, dei danni verificatisi all’interno dell’appartamento; ha condannato la Nuova Domus 99 s.r.l. a eseguire tutti gli interventi dettagliatamente descritti alle pagine 10 ed 11 della relazione di ATP,nonché il Condominio a provvedere al completamento dei lavori di finitura dei risvolti verticali del manto impermeabile come riscontrato dal CTU; la Nuova Domus 99 s.r.l. e il Condominio sono stati condannati al risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle spese processuali. 2.
–Avverso la sentenza ha interposto appello la Nuova Domus 99 s.r.l., chiedendoche fossero accolte le conclusioni svolte in primo grado e conseguentemente che fossero rigettate tutte le domande, le eccezioni e le istanze proposte dagli appellati, con spese di entrambi i gradi di giudizio e di CTU. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti Giulio e Lucia Liberatore chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile, in subordine che fosse rigettato, con spese di lite. Si sono altresì costituit i il Condominio , formulando appello incidentale,e Luca Treccozzi.
La Corte di appello di Roma ha ri gettato l’appello principale e quello incidentale, condannando la parte appellante e il Condominio al pagamento in solido, in favore di Luca Treccozzi, delle spese del grado di giudizio, compensando le spese di lite del grado tra la parte appellante e il Condominio. 3. – Giulio e Lucia Liberatore hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
I ricorrenti hannodepositato una memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 91 cod. proc. civ.; nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere statuito in ordine alle spese di lite, pur in presenza di espressa domanda formulata dagli appellati in tal senso (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui, dopo avere statuito il rigetto integrale dell'impugnazione propost a dall'appellante principale Nuova Domus 99 s.r.l., in forza delle medesime ragioni poste a fondamento della sentenza gravata e dopo avere dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal Condominio, ha omesso la decisione sul regolamento delle spese di lite rispetto alla posizione degli appellati Giulio e Lucia Liberatore, sebbene questi avessero espressamente formulato la relativa domanda in sede di conclusioni nell'atto di costituzione.
La medesima Corte territoriale ammette l'omissione e dà atto, nell’ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale, che la mancata pronuncia è conseguenza di un'omissione di pronuncia e non già di un rigetto implicito, peraltro non riconducibile ad alcun passaggio della parte motiva della pronuncia. 1.1. –Il motivo è fondato. L’omessa statuizione sulle spese di liteintegra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum.
Infatti, gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 cod. proc. civ. , esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali(Cass., Sez. VI-1, 11 gennaio 2022 , n. 651 ; Cass., Sez. III , 11aprile 2017 , n. 9263 ). Nella specie, risulta del tutto omessa, sia nella motivazione che nel dispositivo, la statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, mentre sono stati rigettati tanto l'appello principale proposto dalla Nuova Domus 99s.r.l. quanto l’incidentale. 2.
– Alla stregua delle suesposte considerazioni, il motivo di ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e, in applicazione del principio generale della soccombenza, essendo stato respinto tanto l'appello principale quanto quello incidentale del Condominio, entrambi gli appellanti vanno condannati in solido alla rifusione in favore de gl i odierni ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di merito, liquidate come in dispositivo.
Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto , limitatamente alle spese nei riguardi degli appellati Giulio e Lucia Liberatore e, decidendo nel merito, condanna in solido la Nuova Domus 99 s.r.l. e il Condominio via dell'Imbrecciato 95 Pal. E alla rifusione in favore dei ricorrent i delle spese di lite relative al giudizio d'appello, liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Condanna la Nuova Domus 99 s.r.l. e il Condominio via dell'Imbrecciato 95 Pal. E in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso s