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Ordinanza — n. 27209/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of valid litigation power of attorney; costs borne by counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27209/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent lacked a valid power of attorney for the litigation. The respondent argued the power was missing its date, but the court ruled that incorporation into the filing act validates the date and confirms its existence before the appeal notification. Consequently, the appeal was rejected, and the respondent's lawyer was ordered to pay all litigation costs and the doubled unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: The requirement of a valid power of attorney for a cassation appeal is not subject to sanation; if missing, the appeal is inadmissible, and the costs fall exclusively on the lawyer who acted without proper authorization.

Parole chiave

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power of attorney litigation power cassation appeal inadmissibility legal costs unified contribution sanation of defects opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Il difensore sarà anche tenuto al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (Cassazione civile sez.
art. 83 comma 3 c.p
La facoltà di rilasciare la procura in calce, o a margine della comparsa di costituzione di difensore in sostituzione, introdotta all'art. 83 comma 3 c.p.c.
articolo 365 c.p
Né è applicabile nel giudizio di cassazione l’art.182 c.p.c., che consente la sanatoria in caso di difetto di rappresentanza ed assistenza poiché l'articolo 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. II, 11/10/2023, n.28375
Poiché la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite (Cassazione civile sez. II, 11/10/2023, n.28375) ed il decreto ingiuntivo è stato emesso il 28.8.2009, la procura alle liti è stata regolarmente rilasciata con tale modalità.
Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n.36
Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315
Cassazione civile sez. un., 10/05/2006, n.10706
Cassazione civile sez. II, 16/05/2024, n.13728
Cassazione civile sez. un., 01/06/2021, n.15177
115/2002 (Cassazione civile sez. un., 01/06/2021, n.15177).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23960/2020 R.G. proposto da: EUROPROFIL SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato GIAMPA' FRANCO (GMPFNC64H26Z133P) -ricorrente- contro ARTIGIANAL GRONDA DI PAOLI' FRANCESCANTONIO FLLI SAS, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresenta e difes a dall'avvocato VANGELI MARCELLA (VNGMCL76S61F537P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 560/2020 depositata il 03/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dalla Artigianal Gronda sas avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della Europrofil s.r.l. della somma di € 19.492, 96 per fatture non pagate. Il Tribunale di Vibo Valentia accolse l’opposizione. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.6.2020, rigettò l’appello proposto dalla Europrofil s.r.l., confermando la decisione di primo grado.

L’Europrofil s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi. Artigianal Gronda sas ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Devono essere, in primo luogo, esaminate le eccezioni del controricorrente che investono i requisiti di validità della procura speciale alle liti rilasciata dall’Europrofil al difensore. E’ infondata l’eccezione di inesistenza della procura perché asseritamente priva della data del rilascio in quanto la procura risulta rilasciata, con foglio separato, in data 12 .10.2020, prima della notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 13.10.2020, con autentica della firma da parte del difensore.

La facoltà di rilasciare la procura in calce, o a margine della comparsa di costituzione di difensore in sostituzione, introdotta all'art. 83 comma 3 c.p.c. dalla L. 18.6.2009 n. 69, art. 45, comma 9, lettera c), è esercitabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, solo per i giudizi che in primo grado siano stati introdotti dopo il 4.7.2009. Poiché la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite (Cassazione civile sez. II, 11/10/2023, n.28375) ed il decreto ingiuntivo è stato emesso il 28.8.2009, la procura alle liti è stata regolarmente rilasciata con tale modalità.

Quanto all’assenza della data di rilascio, l’incorporazione della procura nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene; conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale (Cassazione civile sez. un., 19/11/2021, n.35466).

E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi. Sostiene parte controricorrente che la procura speciale era stata rilasciata da Ielapi Francesco mentre il legale rappresentante della Europrofil s.r.l. era Ielapi Gianfranco; al fine di provare l’assenza dello ius postulandi , ha prodotto la visura camerale dalla quale effettivamente risulta che sin dalla data del 5.7.2010 l’amministratore unico della Europrofil s.r.l. era Ielapi Gianfranco. Sebbene per la rappresentanza processuale della persona giuridica sia sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato laprocura, nondimeno, se vi è formale contestazione, è onere della parte nei cui confronti l'eccezione è stata formulata dimostrare il proprio potere di rappresentanza (Cass., Sez.

Un., 05/11/2021, n.31963). Nel caso di specie, a fronte della contestazione del potere rappresentativo di Ielapi Francesco, documentato dalla produzione della visura camerale della società – documento ammissibil e ai sensi dell’art.372 c.p.c. perché volto a provare l’ammissibilità del ricorso- la Europrofil s.r.l. non ha fornito la prova che Ielapi Francesco fosse legale rappresentante della società al momento del conferimento della procura. Né è applicabile nel giudizio di cassazione l’art.182 c.p.c., che consente la sanatoria in caso di difetto di rappresentanza ed assistenza poiché l'articolo 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura come requisito di ammissibilità del ricorso non suscettibile di sanatoria (Cassazione civile sez.

III, 03/01/2023, n.36 non massimata). Nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve trovare applicazione il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, grava sullo stesso e non sulla parte la pronuncia relativa alle spese processuali, anche in riferimento all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315;

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32008; Cassazione civile sez. I, 21/09/2015, n.18577). Le Sezioni Unite hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di falsità perché rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile sez. un., 10/05/2006, n.10706).

L’attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto dellaprocura speciale a ricorrere per cassazione e la condanna allespese va, pertanto, pronunciata a carico deldifensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Cassazione civile sez. II, 16/05/2024, n.13728; Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, n.25435; Cassazione civile sez. I, 20/06/2006, n.14281). Il difensore sarà anche tenuto al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (Cassazione civile sez. un., 01/06/2021, n.15177).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del difensore della parte soccombente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da porre a carico del difensore del ricorrente. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. Giampà Franco al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. Giampà Franco, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos