Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Blando, filed a special appeal against an appellate order but did not actively pursue the judgment during the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the appeal within 40 days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant condemned to pay the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3314/2024 R.G. proposto da: BLANDO GIUSEPPA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dall’Avv. Antonio Garozzo; - ricorrente – contro GRANATELLI SALVATORE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al controricorso, dall’Avv. Cristiano Pagano; -controricorrente – nonché BLANDO ANTONINO PAOLO, BLANDO ROSA e BLANDO NICOLO’; -intimati - dell’ordinanza n. cronol. 4059/2023 della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 20 novembre.
Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Granatelli Salvatore, delle spese di detto giudizio, liquidate in euro 950,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 12 ottobre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato