Decreto — n. 27197/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3622/2024 R.G. proposto da: ARISTEA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dagli Avv.ti Massimo Ferraro e Alessandro Ferrara; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso decreto collegiale n. cronol. 2530/2023 della Corte di appello di Salerno, pubblicato il 12 ottobre 2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 27197/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 3622/2024 R.G. proposto da: ARISTEA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dagli Avv.ti Massimo Ferraro e Alessandro Ferrara; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso decreto collegiale n. cronol. 2530/2023 della Corte di appello di Salerno, pubblicato il 12 ottobre 2023;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3622/2024 R.G. proposto da: ARISTEA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dagli Avv.ti Massimo Ferraro e Alessandro Ferrara; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso decreto collegiale n. cronol. 2530/2023 della Corte di appello di Salerno, pubblicato il 12 ottobre 2023;
Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380- bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi di detto giudizio, liquidati in euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 12 ottobre 2024 Il Consigliere