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Ordinanza — n. 27104/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on car damage costs, ruling partial award doesn't create reciprocal loser status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27104/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal against a lower court ruling that partially awarded damages for car interior scratches. Rustighi Francesca argued the car's value was lost due to a 2010 accident, while Auto 2G S.p.A. contended the accident rendered the scratches irrelevant. The court held that a partial award does not automatically create reciprocal loser status, so the winning party must bear the costs of the technical assessment.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: A partial award of a claim does not establish reciprocal loser status, precluding the condensation of the victorious party to pay the losing party's litigation costs unless specific statutory conditions are met.

Parole chiave

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partial award reciprocal loser status litigation costs technical assessment civil procedure code assicurazione del valore a nuovo materia di assicurazione contro gli infortuni spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, sez. II, 07/06/2019, n. 15492
Cassazione civile, sez. II, 31/10/2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4844/2020 R.G. proposto da: AUTO 2G SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato CONTI ANNA IDA (CNTNND55M52D629Z) -ricorrente- contro RUSTIGHI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’Avv. Lucia M. Chiaffi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, 19 presso lo studio dell’Avv. Maria Antonietta Tanico; controricorrente e ricorrente in via incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 920/2019 depositata il 20/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Rustighi Francesca convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Massa l’AUTO 2G s.p.a. per chiedere il risarcimento dei danni per vizi della propria autovettura, acquistata il 20.10.2008, per un mal funzionamento dell’air bag manifestatosi nel dicembre 2008. L’attrice espose, per quel che ancora rileva in questa sede, che la venditrice, a seguito dei lavori svolti per risolvere il malfunzionamento dell’air bag, aveva cagionato al mezzo danni estetici consistenti nella graffiatura della plastica dell’abitacolo, di cui chiese il risarcimento.

Il Tribunale di Massa, nel contraddittorio con l’Auto 2 G s.p.a., rigettò la domanda. La Corte d’appello di Genova, con sentenza N.990/2019, accolse per quanto di ragione l’appello proposto da Rustighi Francesca e condannò l’AUTO 2G s.p.a. al risarcimento dei danni nella misura di € 1565,00 oltre accessori, limitatamente ai danni arrecati all’abitacolo, compensando per metà le spese dei due gradi di giudizio. La Auto 2G s.p.a., nel costituirsi in grado d’appello, aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere perché il 24.12.2010, dopo che era stata svolta l’ATP, l’autovettura aveva subito un grave incidente, con perdita del valore economico del mezzo, rendendo ininfluenti i danni lamentati per i guasti cagionati all’abitacolo.

Secondo a Corte d’appello, non vi era la prova del fatto che il veicolo avesse subito un grave sinistro in data 4.12.2010, che avrebbe causato la distruzione del mezzo e determinato la perdita del valore economico lamentato dall’attrice, rendendo ininfluenti i danni consistenti in lievi graffi della plastica di rivestimento Rustighi Francesca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di un unico motivo. Auto 2 G s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto appello incidentale sulla base di un solo motivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.115 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che fosse stata contestata la circostanza che, dopo aver effettuato le riparazioni, l’autovettura avesse subito un grave sinistro. Nel corso del giudizio, la ricorrente avrebbe depositato documentazione, non contestata dall’attrice, attestante i gravi danni subiti dal mezzo dopo le riparazioni effettuate all’airbag.

Per tali ragioni, l’AUTO 2 G s.p.a. aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che la riparazione ai danni dell’abitacolo sarebbe stata inutile e superflua. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Auto 2G s.p.a., nel costituirsi in grado d’appello, aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere perché, in data 24.12.2010, dopo che erano state effettuate le riparazioni all’air bag, l’autovettura aveva subito un grave incidente, che aveva cagionato la distruzione del mezzo, con perdita del valore economico dell’autoveicolo tale da rendere ininfluenti i danni lamentati per i guasti cagionati all’abitacolo.

La Corte d’appello non ha messo in discussione il fatto storico del sinistro avvenuto in data 4.12.2010 ma la circostanza che il sinistro avesse causato la distruzione del mezzo e determinato la perdita del valore economico lamentato dall’attrice, sì da rendere ininfluenti i danni consistenti in lievi graffi della plastica di rivestimento; sulle conseguenze del sinistro, in termini di distruzione del mezzo e di perdita di valore del veicolo, la Corte d’appello ha ritenuto che la parte non abbia fornito la prova. Ed invero questa Corte ha da tempo distinto l'ipotesi che la non contestazione riguardi i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, da quella in cui cada su circostanze dedotte al solo fine di provare i fatti costitutivi, affermando che solo nel primo caso essa si configura come comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con efficacia vincolante nei confronti del giudice, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti, mentre nella seconda ipotesi assume rilievo esclusivamente sul piano istruttorio, costituendo condotta liberamente apprezzabile come argomento di prova ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza del fatto di cui si tratta (Cass.

Sez. U. 761 del 2002; 3727/2012). Tale prova, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, incensurabile in sede di legittimità, non è stata fornite dalla ricorrente, che aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione degli artt.91 c.p.c. e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato per metà le spese del procedimento di ATP, che, in applicazione del principio della soccombenza avrebbero dovuto essere poste a carico dell’Auto 2 G s.p.a.

Il motivo è fondato. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, che devono essere poste a carico della parte richiedente, a conclusione della procedura, vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico venga acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( ex multis Cassazione civile, sez. II,07/06/2019, n. 15492). La Corte d’appello ha compensato per metà le spese dell’ATP nonostante la domanda di risarcimento proposta da Rustighi Francesca fosse stata accolta, anche se per un importo inferiore a quello richiesto.

Come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 31.10.2022, in tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92, comma 2, c.p.c.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha errato nel porre parzialmente le spese di ATP a carico della parte vincitrice, pur non ravvisando alcuna ragione che giustificasse la parziale compensazione delle medesime. Non è pertinente il richiamo all’art. 92 c.p.c., in forza del quale il giudice può ridurre le spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene superflue o eccessive in quanto, nel caso in esame, la Corte d’appello non ha sindacato la superfluità dell’accertamento tecnico preventivo, sul quale ha, invece, fondato la decisione per l’accertamento e la liquidazione del danno.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ponendo le spese di ATP, come determinate in dispositivo dalla Corte d’appello di Genova con la sentenza impugnata, a carico della AUTO 2 G s.p.a. Le spese del giudizio di legittimità seguono la prevalente soccombenza della AUTO 2 G s.p.a. e si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e, decidendo mel merito, pone le spese di ATP, così come determinate dalla Corte d’appello di Genova con la sentenza impugnata, a carico della AUTO 2 G s.p.a. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre