Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27078/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error omitting first and second instance cost awards in a civil judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27078/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted a material error correction request against its own prior ruling regarding cost allocation. The Court acknowledged that the previous decision omitted specific cost awards for the first and second instance judgments, a mistake attributed to a mere oversight rather than a substantive legal error. Consequently, the Court ordered the insertion of the missing cost figures into the original text to ensure the judgment reflects the correct financial liabilities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a judgment omits the liquidation of costs for lower instances due to a mere oversight, the Court may correct this material error by ordering the insertion of the omitted amounts.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction omission of cost awards Supreme Court self-correction mere oversight civil procedure costs recupero delle spese esecutive restituzioni alla produzione spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sezioni unite n. 16415/2018
CONSIDERATO CHE L'istanza va accolta, dovendosi addebitare l’omissione a mera svista e quindi ad errore materiale ( Cass. sezioni unite n. 16415/2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 9660/2024R.G. proposto da: CARLI PRODUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA, 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- nei confronti di ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. -intimata- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 315/2024 , depositata i l 5/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. La società Carli Produzioni s.r.l. ha proposto istanza di correzione di errore materiale, notificata alla controparte in data 24 aprile 2024, dell'ordinanza di questa Corte n. 315/2024, pubblicata il 5 gennaio 2024, nella parte in cui, dopo avere rigettato il ricorso principale di Engineering Solutions s.r.l. e avere accolto il ricorso incidentale dell'istante, ha deciso nel merito la causa con condanna di controparte al pagamento in favore dell’istante della somma di euro 100.600 e ha liquidato le spese del giudizio di legittimità, ma non ha liquidato le spese dei giudizi di primo e di secondo grado.

Engineering Solutions non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE L'istanza va accolta, dovendosi addebitare l’omissione a mera svista e quindi ad errore materiale ( Cass. sezioni unite n. 16415/2018). Va disposta pertanto, a correzione dell’errore materiale, la liquidazione delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado, seguendo la regola della soccombenza così come stabilito nella motivazione dell'ordinanza n. 315/2024.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone che a pag. 17 dell’ordinanza, alla nona riga sia inserita la seguente frase: “Condanna Engineering Solutions s.r.l. al pagamento in favore di Carli Produzioni s.r.l. delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 12.500 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e delle spese del giudizio d’appello, che liquida in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza nel testo originale dell’ordinanza n. 315/2024. Così deciso in Roma, nella adunanza cameral