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Ordinanza — n. 27030/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on insufficient reasoning, ruling appellate court failed to prove construction costs beyond invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27030/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against the Court of Appeal's judgment in a construction contract dispute. The appellant argued the lower court erred by relying solely on invoices to quantify the total work value without addressing the disputed payment amounts or technical defects. The Court found the appellate decision legally flawed because it treated the invoice total as an undisputed fact while ignoring the appellant's specific objections to the payment figures and the lack of evidence regarding the overall scope of work.

Regesto Legislator

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Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: The appellate court must substantiate factual findings with direct evidence; relying exclusively on invoices issued by the contractor to prove the total value of work performed, without addressing specific objections to payment amounts or providing proof of the overall scope, violates the principle of contradictory proceedings and constitutes insufficient reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
insufficient reasoning construction contract quantification of work invoices as evidence appellate procedure payment disputes contradictory proceedings fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 115 cod. proc. civ.
civ., pretendeva dall’Olmi una specifica contestazione della somma di euro 234.000,00, contestazione non dovuta e, comunque, non probante; dall'altro, in violazione di quanto disposto dall’art. 115 cod.
Art. 2697 cod. civ.
civ.e dell'art. 2697 cod. civ. ( ex art.360, comma 1, n.
art. 1667 cod. civ
Si costituiva la società eccependo la decadenza e prescrizione ex art. 1667 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
–Con il primo motivo di ricorso si deducono ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1,n.
art. 111 Cost
art. 2697 cod. civ
civ.e dell'art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
civ., pretendeva dall’Olmi una specifica contestazione della somma di euro 234.000,00, contestazione non dovuta e, comunque, non probante; dall'altro, in violazione di quanto disposto dall’art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090
Cass., Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598
Cass., Sez. II, 23 maggio 2024, n. 14399
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24138/2022 R.G. proposto da : GIANCARLO Olmi , rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Carello, elettivamente domiciliato presso l’avv. Gregorio Arena, con studio sito in Roma, Largodei Lombardi n. 4; -ricorrente- contro MORELLI COSTRUZIONI DI MORELLI ALESSANDRO C. S.A.S. , in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Bui, con domicilio digitale presso la propria p.e.c. avvlucabui@puntopec.it; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 585/2022,depositata il 25 marzo 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con decreto ingiuntivo n. 2347 del 20 agosto 2014 , richiesto dallaMorelli Costruzioni s.a.s. , il Tribunale di Siena aveva ingiunto a Giancarlo Olmi il pagamento di euro 35.710,97 oltre spese, sul presupposto che tra le parti era stato stipulato un contratto di appalto il 26 marzo 2012 per opere di manutenzione straordinaria e restauro di un immobile di Olmi in Siena alla Via Carlo Pisacane n. 132; il corrispettivo dei lavori ammontava ad euro 266.464,52 oltre Iva;

Olmi aveva corrisposto acconti per euro 234.000,00 oltre Iva, residuando un saldo di euro 32.464,52 oltre Iva pari ad euro3.246,45 (totale euro 35.710,97). Con citazione in opposizione Olmi aveva sostenuto che il contratto di appalto era a corpo e non poteva subire variazioni rispetto a quanto pattuito. Olmi aveva sostenuto di aver pagato euro 234.000,00 oltre Iva, mentre avrebbe dovuto pagare da contratto solo euro 150.000,00 oltre Iva. In assenza di espressa autorizzazione alla variazione dell'opera da parte di Olmi, quest'ultimo aveva chiesto la restituzione di euro69.000,00 al lordo dell'Iva.

Inoltre, in riferimento ai difetti nelle lavorazioni si era riportato a quanto sostenuto nella perizia tecnica di parte redatta dall'Ing. Marco Botarelli che aveva descritto i difetti e i vizi nell'esecuzione delle opere di rilevante entità ammontanti a euro 80.342,01. Aveva sostenuto Olmi che i difetti e i vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere – di rilevante entità come emerso nella relazione Ctp ammontanti a euro 80.342,01 versata in atti – hanno causato rilevanti quanto importanti conseguenze , tali da determinare, oltre al mancato utilizzo dell'immobile , anche la necessità di completo ripristino per successivamente destinare il menzionato immobile a unità abitativa della famiglia Olmi.

Chiedeva pertanto la condanna della società al pagamento per vizi per euro 80.342,01 e alla restituzione di euro69.000,00. Si costituiva la società eccependo la decadenza e prescrizione ex art. 1667 cod. civ. e art. 7 del contratto di appalto , secondo cui la direzione dei lavori o il committente avrebbero dovuto contestare i lavori non eseguiti a regola d’arte e secondo le disposizioni contrattuali entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dall’esecuzione dell’opera presumibilmente viziata, mediante nota scritta, specificandole contestazioni.

Trascorso tale termine, il lavoro eseguito non potrà venir contestato anche se fosse in totale difformità, e nel merito contestava la sussistenza degli asseriti vizi. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 95/2016, accoglieva l’eccezione di prescrizione e decadenza ex art. 1667 cod. civ. sollevata da Morelli Costruzioni e confermava il decreto ingiuntivo, condannando Olmi alla rifusione delle spese di lite. 2. – Avverso la sentenza proponeva impugnazione Giancarlo Olmi. Si costituiva la Morelli Costruzioni di Morelli Alessandro C. s.a.s., contrastando l'appello.

La Corte di appello di Firenze ha accolto parzialmente l'appello e ha condannato Giancarlo Olmi a corrispondere in favore d ella Morelli Costruzioni di Morelli Alessandro C. s.a.s. la somma di euro 17.464,52, oltre interessi come in motivazione; fermo il resto, ha condannato Giancarlo Olmi a corrispondere i due terzi delle spese processuali del primo grado di giudizio, nonché i due terzi delle spese del grado di appello. 3. –Giancarlo Olmi ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Morelli Costruzioni di Morelli Alessandro C. s.a.s. ha resistito con controricorso. 4.

–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. –Con il primo motivo di ricorso si deducono ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1,n. 5 vizi di motivazione in violazione di quanto previsto dagli artt. 115, 116, 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, e dall'art. 111 Cost. La sentenza impugnata presenterebbe un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e, comunque, risulterebbe carente nell ’ indicazione del criterio logico e del quadro probatorio che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento su punti decisivi della controversia (Cass. civ., n. 3819/2020).

Nel caso di specie, dal testo della sentenza impugnata non sarebbe neanche evincibile la motivazione, il criterio logico- giuridico e il quadro probatorio che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento su punti che, dal testo della sentenza eoggettivamente, risultano decisivi ai fini del decidere. Al riguardo, si richiamano alcuni passaggi della motivazione da cui emergerebbero contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili. In ogni caso, la pronuncia impugnata, nelle parti oggetto di valutazione riportate nel ricorso, rivelerebbe una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il Collegio alla formazione del proprio convincimento su fatti determinanti ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (in particolare, il ricorrente si sofferma sulla mancata contestazione da parte di Olmi della cifra di euro 234.000,00 quantificata dalla ditta Morelli sulla conferma, a seguito di mancata contestazione, dell'importo richiesto dalla società nel D.I. opposto, pari ad euro 35.710,97 e sui lavori svolti dalla società ammontavano ad euro266.464,52 oltre Iva) .

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 645 cod. proc. civ.e dell'art. 2697 cod. civ. ( ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ), in quanto il collegio avrebbe attribuito l'onere della prova del credito al l’ Olmi, parte opponente/appellante, e non alla parte opposta/appellata che ne era, invece, onerata. Il giudice d’appello, in presenza di un credito non provato e fondato solo ed esclusivamente su documenti unilateralmente formati (fatture), da un lato, in violazione di quanto previsto dall’art. 2697 cod. civ., pretendeva dall’Olmi una specifica contestazione della somma di euro 234.000,00, contestazione non dovuta e, comunque, non probante; dall'altro, in violazione di quanto disposto dall’art. 115 cod. proc. civ. , dava per provati fatti determinati ai fini del decidere, mai provati dalla Morelli, fondando la decisione su prove inesistenti.

Al contrario, si deduce che la Morelli si limitava a produrre in giudizio solo ed esclusivamente delle fatture, omettendo di fornire la benché minima prova rispetto al credito azionato. 1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez.

I , 3 marzo 2022 , n. 7090 ; Cass., Sez. VI-3, 25 settembre 2018 , n. 22598 ). Nella specie, la Corte d'appello non ha specificato leragioni per le quali ha ritenuto che i lavori svolti ammonta sser o a euro 266.464,52 oltre Iva, ritenendo che l'importo costituisse un dato di fatto, dove a fronte di una contestazione degli importi richiesti è necessario fornire la prova di quanto dovutoquale corrispettivo per i lavori svolti, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di fatture. Le fatture emesse d a ll'appaltatore dell'appaltatore per il proprio compenso non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass., Sez.

II, 23 maggio 2024, n. 14399). Sulla quantificazione effettiva dell'importo complessivo de i lavori svolti, indicati nel ricorso perdecreto ingiuntivo e contestati in fase di opposizione, i giudici del gravame si sono limitati ad affermare la mancata contestazione degli importi già versati dall’Olmi alla società appaltatrice, pari a euro 234.000,00 oltre Iva, somma che il ricorrente afferma di aver effettivamente corrisposto alla società Morelli, ma nulla viene detto sulla quantificazione dell'importo complessivo. 2. –Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazion