Cassation court dismisses appeal regarding legal fees when statutory cap limits damages below initial claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal by three private parties against the Ministry of Justice regarding excessive procedural duration. The lower court reduced the statutory compensation from €2,000 to €1,500 because the law caps damages at the amount proven in the prior trial. The court ruled that this partial acceptance of the claim justifies reciprocal cost compensation, validating the Ministry's opposition request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001; Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.: When statutory law predetermines the amount of compensation for excessive procedural duration, a reduction of the awarded sum below the initial claim constitutes partial acceptance, legally permitting the judge to order reciprocal compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7279/2023 R.G. proposto da: RAMPULLA ANGELINA, SALUSTRI PAOLO, DI TOMMASO LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS , N. 101, presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO (BBTFDN61S08L126L),che li rappresenta e difende; -ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI, N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETOdella CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n. 140/2022 depositata il07/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:
1. Con ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001 Paolo Salustri, Laura Di Tommaso e Angelina Rampulla convenivano innanzi alla Corte d'Appello di Perugia il Ministero della Giustizia chiedendo il riconoscimento di un'equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento, parimenti in materia di equa riparazione, protrattosi per oltre noveanni (dicembre 2011 - febbraio 2021), per tre effettivi gradi di giudizio, definito con liquidazione a ciascun ricorrente della somma di €. 1.500,00. 1.1. Il Consigliere Delegato dal Presidente della Corte d’Appello liquidava a ciascun ricorrente la somma di €. 2.000,00.
2. Il decreto veniva impugnato dal Ministero della Giustizia per aver il giudice del monitorio liquidato una somma a ristoro del danno non patrimoniale superiore rispetto a quella riconosciuta nel giudizio presupposto,in violazione dell'art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001. Il giudice dell'opposizione, con il decreto n. 227/2022, accoglieva l’istanza riducendo la somma del ristoro ad €. 1.500,00 e, come evidenziato da parte opposta, riconosceva altresì la maggiorazione degli interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, pari ad €. 106,72. Infine, compensava le spese di lite del grado, in ragione dell’accoglimento dell'opposizione con le rettifiche prospettate da parte opposta.
3. Paolo Salustri, Laura Di Tommaso e Angelina Rampulla ricorrevano per la cassazione del provvedimento, affidando il ricorso ad un unico motivoillustrato da memoria. Resisteva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di legge –Art. 92, cod. proc. civ. In tesi :
a) le parti private non sono soccombenti nel giudizio a quo, in quanto la loro domanda – seppure parzialmente ridotta rispetto alla liquidazione stabilita in sede monitoria –è stata comunque accolta; b)la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l’applicazione, da parte del giudice dell’opposizione, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese. Sì che la compensazione integrale delle spese di lite del procedimento di opposizione disposta dal decreto impugnato risulta illegittima ed ingiusta. 1.1.
Il motivo è infondato. Devono ritenersi inconferenti rispetto al caso di specie i precedenti proposti in ricorso (Cass. n. 686 del 2022; Cass. Sez. 2, n. 8555/2023 del 27/3/2023, riportata in memoria), ove si discuteva della liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore: in tali ipotesi, la ratio per cui questa Corte ha escluso che l’accoglimento parziale della domanda possa legittimare la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 cod. proc. civ. sta in ciò, che «in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte». 1.2.
Nel caso che ci occupa, diversamente da quanto sopra argomentato, la quantificazione del danno da eccessiva durata del procedimento è addirittura prevista per legge, exart. 2 - bis , comma 3, legge n. 89/2001, sì che il secondo procedimento Pinto e la sua conclusione in termini di diminuzione della liquidazione del ristoro ad €. 1.500,00 oltre interessi (rispetto a € . 2.000,00 riconosciuti dal giudice del monitorio) derivano, appunto, dall’applicazione del criterio predeterminato dalla legge, nella parte in cui impone che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non possa essere in ogni caso superiore a quello del diritto accertato dal giudice(pari appunto ad €. 1.500,00 nel giudizio presupposto).
Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, il giudice di merito, in caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021, Rv. 661665 - 01). Pertanto, in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ ., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (in termini:Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1325 del 2023; Cass. Sez U,n.32061 del 2022), spettando, quindi, al giudice del merito valutare la misura della compensazione. La norma non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. 1.3.
Confermata la soccombenza reciproca nel caso di specie, la compensazione effettuata dalla Corte territoriale, pertanto, deve ritenersi legittimamente disposta.
2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del Ministero della Giustizia controricorrente, che liquida in €. 743 ,00 per compensi, oltre