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Ordinanza — n. 26937/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-admissibility of evidence request lacking causal link to judgment error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26937/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a lower court's confirmation of a sales contract's validity. The appellant argued that the appellate court failed to admit specific oral testimony and documents, claiming this omission constituted a nullity under civil procedure law. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a causal link between the rejection of the evidence and the final judgment's outcome, nor did they prove the evidence was decisive for the case result.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 246, n. 4 c.p.c.: A cassation complaint alleging nullity due to the non-admission of evidence is inadmissible if the appellant fails to establish a causal connection between the evidence rejection and the erroneous judgment, or to prove the evidence's decisiveness for the case outcome.

Parole chiave

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non-admissibility of evidence causal link requirement decisiveness of proof nullity of judgment oral testimony admissibility cassation appeal standards burden of proof contratto commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
rimaneva intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.4 , in relazione all’art.
Art. 246, n. 4 c.p.c.
360, primo comma, n.3, in relazione all’art. 246 c.p.c.
Art. 115 c.c.
Art. 116 c.c.
Art. 2733 c.c.
art. 112 c.p
art. 1218 c.c
in relazione all’art. 1218 c.c.” e “nullità della sentenza per omesso esame di fatti storici risultanti dagli atti del processo ex art.
art. 221 c.p
art. 246 c.p
360, primo comma, n.3, in relazione all’art. 246 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-L., n. 8204 del 4 aprile 2018
Sez. 2, n. 9748 del 23 aprile 2010
Sez. 2, n. 9748 del 23 aprile 2010).
Sez. 1, n. 23194 del 4 ottobre 2017
Cass. Sez.U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11923/2019 R.G. proposto da : RIUNNO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA V.AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato LAMPIASI ANDREA (LMPNDR56H02F205Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VILLA PATRIZIO (VLLPRZ56C29C566A) -ricorrente- contro GIMOKA SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSINI GINO (MBRGNI57S16I829D) -controricorrente- nonchè contro CARON LUCIANO, CO.MO.IND SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4430/2018 depositata il 10/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. Gennaro Riunno conveniva davanti al Tribunale di Monza la srl Gimoka, Luciano Caron e la srl Co.Mo.Ind. e, deducendo di essersi prestato, su indicazione del Caron, agente della Gimoka, a fungere da apparente compratore di una partita di caffè a lui fatturata per la somma di 73.715,48 euro e da lui contestualmente rifatturata per 79.548,48 euro alla Co.Mo.Ind, ma in realtà venduta dalla Gimoka alla Co.Mo.Ind. e di essere stato costretto -a seguito di contestazioni della Co.Mo.Ind sulla qualità del prodotto ricevuto e di suo rifiuto di pagare il prezzo- a saldare la fattura a suo carico, chiedeva accertarsi la “inesistenza/nullità” del contratto con la Gimoka. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo il contratto effettivo. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado;

2. Gennaro Riunno ricorreva per la cassazione della sentenza di appello con quattro motivi contrastati dalla srl Gimoka.

3. Luciano Caron rimaneva intimato;

4. con ordinanza del 3 aprile 2024 la Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato alla srl Co.Mo.Ind.srl., disponeva l’integrazione del contraddittorio e il ricorrente vi provvedeva;

5. la srl Co.Mo.Ind.srl. rimaneva intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.4 , in relazione all’art. 112 c.p.c.” per avere la Corte di Appello omesso di rispondere alla richiesta, riproposta dopo il relativo rigetto da parte del Tribunale, di ammettere la querela di falso contro un documento di trasporto in data 6 aprile 2011 dal quale risultava che la partita di caffè era stata consegnata ad un delegato del Riunno.

2. Il motivo è infondato. 2.1. La Corte di Appello ha dato conto della contestazione sollevata dal Riunno ma ha ritenuto di confermare la pronuncia di non decisività del documento a fronte di altre risultanze istruttorie dalle quali emergeva con sicurezza la duplicità dei rapporti di vendita tra la srl Gimoka e il Riunno e tra Riunno e la srl Co.Mo.Ind.srl.: il Riunno aveva fornito a Caron i propri dati fiscali indispensabili all’emissione della fattura di acquisto; “una volta ricevuta la fattura di acquisto non aveva (“ha”) effettuato alcuna contestazione ma l’aveva (“l’ha”) accettata”; aveva fatto inviare da un legale alla Gimoka una lettera in cui era scritto:

“… a seguito di ordine da parte del sig. Riunno di caffè qualità blu santos … per un importo totale di 73716,48 euro, consegnava merce differente”, dacché era dato evincere -ha osservato la Corte di Appello- che il Riunno aveva contatto diretto con la Co.Mo.Ind. “tale da consentirgli di essere a precisa conoscenza dei difetti di qualità nella partita consegnata alla medesima”; la lettera predetta evidenziava che il Riunno aveva pagato la fattura “… anche al fine di non compromettere e mantenere i buoni rapporti in corso tanto con la Co.Mo.Ind. tanto con la Vostra società” e evidenziava che il rifiuto della Gimoka di risolvere la questione aveva comportato la perdita “del cliente Co.Mo.Ind.”;

3. il secondo e il terzo motivo di ricorso, rubricati “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, 3 c.p.c. in relazione all’art. 1218 c.c.” e “nullità della sentenza per omesso esame di fatti storici risultanti dagli atti del processo ex art. 360, primo comma, 5 c.p.c.”, sono presentati assieme perché, a detta del ricorrente, “si prestano ad una trattazione congiunta sotto due profili stante il riferimento del secondo profilo alla comune fonte di convincimento della sentenza impugnata cioè la irrilevanza in sede di interpretazione dell’art. 1218 c.c. dell’onere probatorio gravante sulla convenuta Gimoka in relazione alla questione della omessa consegna della merce all’appellante, questione oggetto di ampio dibattito processuale nei due gradi di giudizio, procedimento incidentale di verificazione di firma e infine domanda incidentale di querela di falso ex art. 221 c.p.c.”;

4. i motivi, unitariamente “intitolati” (così in ricorso), sono inammissibili alla luce del principio per cui “il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass. n. 21611 del 20/09/2013).

Nel caso concreto si è di fronte ad un cumulo di riferimenti mescolati e sovrapposti con insuperabile pregiudizio per l'intellegibilità delle questioni e delle censure mosse alla sentenza gravata: riferimenti all’art. 1218 c.c. non ricollegabili al tema della decisione d’appello consistente nello stabilire se il contratto di vendita tra Gimoka e Riunno fosse effettivamente intercorso o fosse stato solo apparente; riferimenti ad omesso esame di fatti senza precisa individuazione di circostanze in senso storico – naturalistico non assimilabili in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" (Cass.

Sez.6 - 1, ordinanza n. 2268 del26/01/2022) e senza osservanza delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per effetto delle quali “il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass.

Sez.U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014); riferimenti a difetti motivazionali addebitati al primo e al secondo giudice; riferimenti a documenti di parte; riferimenti a richieste istruttorie; riferimenti ai limiti del potere giudiziale di qualificazione della domanda; riferimenti alla differenza tra emendatio e mutatio libelli;

5. con il quarto motivo di ricorso viene denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.3, in relazione all’art. 246 c.p.c. e primo comma n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2733 c.c.”. Sotto questa rubrica il ricorrente lamenta la mancata risposta alla richiesta di assunzione delle prove orali o la mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di assunzione delle prove orali, in particolare della testimonianza di Emilio Biondi.

6. Il motivo è inammissibile. Infatti, con riguardo alle istanze istruttorie, la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si dolga della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Sez. 6-L., n. 8204 del 4 aprile 2018;

Sez. 2, n. 9748 del 23 aprile 2010). Nella specie, il ricorrente ha mancato di sottolineare le ragioni della decisività dei singoli capitoli di prova respinti dalla Corte d’appello e di confrontarsi con lo stesso giudizio di irrilevanza formulato. In altri termini, ha tralasciato di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Sez. 1, n. 23194 del 4 ottobre 2017).

Invero, posto che la ratio della decisione è stata individuata dalla Corte di Appello nella assenza di prova della “nullità, inesistenza o simulazione” del contratto tra il ricorrente odierno e la Gimoka, a tale ratio avrebbe dovuto il ricorrente correlare la deduzione e dimostrazione della decisività della prova laddove invece il riferimento del ricorrente è alla idoneità delle prove chieste e non ammesse a dimostrare “l’inadempimento della consegna della merce”;

7. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 8000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d