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Sentenza — n. 26837/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for loan repayment, ruling procedural defect bars review of omitted facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26837/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Marta Affinito's appeal against the second-instance judgment ordering Francesco Biancheri to repay a loan. Affinito argued the appellate court failed to examine decisive facts and improperly ignored testimonial evidence, while the opposing party contended the lower court correctly applied civil code provisions regarding debt repayment. The court dismissed the appeal because the complaint regarding omitted facts was procedurally inadmissible under the specific circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; The complaint for omission of examination of decisive facts is inadmissible if the facts were not subject to debate or if the lower court's reasoning was sufficient to justify the decision without further examination.

Parole chiave

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omission of decisive facts loan repayment dispute procedural inadmissibility appellate review limits civil code provisions successione universale convenzione circa l'eredità non devoluta legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2721 c.c.
Art. 2724 c.c.
Art. 2726 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 189 c.p.c.
Art. 216 c.p.c.
Art. 230 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
5, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c.
Art. 588 c.c.
5, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 588 c.c., per avere la Corte distrettuale qualificato Monti Niccolò quale erede e non anche quale legatario, senza adeguata motivazione, né in primo grado, né in appello.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024
Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018
5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016
11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014
26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23824/2021) proposto da: AFFINITO Marta (C.F.: FFN MRT 96D61 H501H), elettivamente domiciliata in Roma, via Valerio Publicola n. 67, presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Rossi, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Vittorio della Rocca, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro BIANCHERI Francesco Saverio (C.F.: BNC FNC 54A31 F839K), quale procuratore generale di BIANCHERI Massimo (C.F.: BNC MSM 61H04 F839O), in forza di procura generale per atto pubblico del 23 settembre 2010, rep. n. 59.270, racc. n. 29.135, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, R.G.N. 23824/21 U.P.19/9/2024 Mutuo – Restituzione somma mutuata – Azione nei confronti degli eredi pro quota dall’Avv.

Alessandro D’Erme, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 146, presso lo studio dell’Avv. Manlio Spaziani Testa; -controricorrente - e MONTI Nunzio (C.F.: MNT NNZ 53M18 G811B), in qualità di esecutore testamentario dell’eredità di Inglese Nicola, e MONTI Niccolò (C.F.: MNT NCL 03B26 H501L), in qualità di erede di Inglese Nicola, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. Rodolfo Pacor, nel cui studio in Roma, via Ercolano n. 5, hanno eletto domicilio; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché BINA Gianluca e TARDINI Gilda, in qualità di genitori di BINA Gabriele, VERRE Maria Francesca, BALESTRAZZI Doriana, in qualità di genitrice di VERDE Maria Rebecca, LOZZI Cecilia, PASQUINI Maria Anastasia, ORLO Alessia, in qualità di genitrice di PASQUINI Agnese; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1066/2021, pubblicata l’11 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistele conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Fulvio Troncone, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso principale, con l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, gli Avv.ti Elisabetta Rossi per la ricorrente principale e Rodolfo Pacor per i ricorrenti incidentali. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2010, Biancheri Massimo conveniva, davanti al Tribunale di Roma, Inglese Nicola, chiedendo che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma complessiva di euro 102.867,84, oltre interessi, in ordine al pagamento dei ratei del mutuo concesso dalla Micos Banca S.p.A. e pagati in sua vece dall’attore.

Si costituiva in giudizio Inglese Nicola, il quale chiedeva che la domanda avversaria fosse rigettata, eccependo che aveva estinto il debito restitutorio, come da scrittura privata prodotta, da cui sarebbe risultato l’avvenuto pagamento. Alla prima udienza di comparizione il Biancheri disconosceva la scrittura prodotta dalla controparte e l’Inglese dichiarava di volersi avvalere, ai fini probatori, di tale scrittura. Nel prosieguo il giudizio era interrotto per la dichiarazione di morte di Inglese Nicola, con la conseguente riassunzione nei confronti degli eredi, citati impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto.

Era successivamente espletata consulenza tecnica d’ufficio in materia grafologica. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 17195/2017, depositata il 14 settembre 2017, accoglieva la domanda restitutoria e, per l’effetto, condannava gli eredi di Inglese Nicola, in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno, nonché l’esecutore testamentario Monti Nunzio, al pagamento della somma di euro 102.867,84, in favore di Biancheri Massimo, oltre interessi legali dal pagamento delle singole rate al saldo. 2.–Con atto di citazione notificato il 20 e il 30 marzo 2018, proponeva appello avverso tale pronuncia Monti Nunzio, in qualità di esecutore testamentario, il quale contestava che alcuna somma fosse da questi dovuta, poiché il debito doveva essere imputato all’eredità di Inglese Nicola.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione Biancheri Massimo, il quale instava per il rigetto dell’appello. Resistevano in giudizio anche Verre Maria Francesca, Bina Gianluca e Affinito Marta, i quali concludevano per il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale, attraverso cui era contestata la loro qualità di eredi, in quanto destinatari di un legato, come tali non tenuti al pagamento dei debiti ereditari. Nel corso del giudizio era integrato il contraddittorio verso Monti Niccolò, che si costituiva con i suoi rappresentanti legali Monti Nunzio e Pasquini Maria Anastasia, aderendo all’appello proposto dall’esecutore testamentario e chiedendo che fosse accertata la sua qualità di legatario-beneficiario del lascito.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e accoglieva il solo appello incidentale proposto da Verre Maria Francesca e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda restitutoria solo verso quest’ultima. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che il testatore aveva disposto di tutti i suoi beni, incaricando l’esecutore testamentario di vendere l’unico immobile facente parte della massa ereditaria e di suddividerne il ricavato tra più beneficiari, mentre specifici beni mobili erano lasciati a Monti Nunzio, Pasquini Anastasia e Verre Maria Francesca nonché ad altri amici, a scelta dell’esecutore, con la previsione che tutti i residui beni mobili andassero a Monti Nunzio, Pasquini Anastasia e Monti Niccolò;

b) che l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non escludeva che la disposizione fosse a titolo universale, allorché fosse risultato che il testatore aveva inteso assegnare quei beni quale quota del suo patrimonio;

c) che, pertanto, avendo il testatore, nel caso di specie, effettuato direttamente la divisione del suo patrimonio tra gli eredi, attraverso la formazione di quote e l’individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, l’attribuzione di una quota dei beni del patrimonio ereditario non faceva perdere ai beneficiari la loro qualità di eredi;

d) che, in altri termini, l’attribuzione di beni determinati (institutio ex re certa) o l’attribuzione di quote del patrimonio non determinava necessariamente la successione a titolo di legato, quando fosse stato chiaro che il de cuius aveva inteso attribuire ai beneficiari una quota del suo patrimonio unitariamente considerato;

e) che, nella fattispecie, dal contenuto del testamento olografo emergeva con evidenza la volontà del testatore di disporre dell’universalità dei suoi beni, così come emergeva la netta distinzione tra l’assegnazione di beni mobili determinati e l’assegnazione per genere di tutti i beni mobili residui e dell’unico bene immobile che costituiva tale patrimonio;

f) che, per l’effetto, il fatto che la divisione fosse stata predisposta per quote prestabilite, da far valere sul ricavato della vendita dell’unico immobile che costituiva l’asse ereditario, non escludeva la qualità di eredi in capo agli appellati Affinito Marta, Pasquini Agnese, Verde Rebecca, Cappabianca Andrèe Nicole, Bina Gabriele, Lozzi Cecilia e Monti Niccolò, quali destinatari di una quota predivisa dell’universalità dei beni del testatore;

g) che diversamente emergeva la qualità di legatari di Verre Maria Francesca e di Monti Nunzio e Pasquini Anastasia – per quest’ultimi solo con riferiment o agli oggetti in avorio e al quadro indicato –, in quanto destinatari di beni mobili determinati; h ) che, all’esito, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva doveva essere accolta esclusivamente con riguardo alla posizione processuale di Verre Maria Francesca, a cui il testatore aveva riservato la sola proprietà di un quadro;

i) che, quanto all’appello incidentale spiegato da Affinito Marta, non risultavano, dal testo dell’atto, accantonamenti disposti dal testatore e non eseguiti dall’esecutore, sicché non poteva ascriversi al Monti alcuna responsabilità per l’omesso accantonamento di somme destinate all’adempimento delle obbligazioni assunte in vita dal de cuius; l ) che era compito dell’esecutore testamentario quello di assicurare la piena attuazione della volontà del defunto, rappresentando gli eredi nei giudizi nei quali l’esatto adempimento dell’incarico dipendeva dall’accertamento della qualità di erede o di legatario e dall’oggetto dell’istituzione testamentaria. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Affinito Marta.

Ha resistito, con controricorso, Biancheri Francesco Saverio, in qualità di procuratore generale di Biancheri Massimo. Hanno altresì resistito, con separato controricorso, Monti Nunzio e Monti Niccolò, spiegando, a loro volta, ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Sono rimasti intimati Bina Gianluca e Tardini Gilda, in qualità di genitori di Bina Gabriele, Verre Maria Francesca, Balestrazzi Doriana, in qualità di genitrice di Verde Maria Rebecca, Lozzi Cecilia, Pasquini Maria Anastasia e Orlo Alessia, in qualità di genitrice di Pasquini Agnese.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, il controricorrente Biancheri Francesco Saverio, quale procuratore generale di Biancheri Massimo, ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 588, secondo comma, c.c., per avere la Corte di merito erroneamente attribuito all’istante la qualità di erede, in luogo della qualità di legataria, senza spiegare o indicare le ragioni per le quali si sarebbe trattato di eredi e non di legatari.

Obietta l’istante che dalla motivazione della sentenza non si evinceva la volontà del testatore di attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato, sicché unico erede avrebbe dovuto essere considerato il figlio dell’esecutore testamentario, Monti Niccolò. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 160 c.p.c., con la conseguente nullità della notifica e del procedimento, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la qualità di erede, anziché di legatario, di Affinito Marta e, pertanto, considerato valida la notifica dell’atto di riassunzione in primo grado, eseguita impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del testatore.

Osserva l’istante che la sua qualità di legataria avrebbe richiesto la notifica personalmente alla parte. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di esaminare il contenuto della lettera, a firma di Neri Giovanni, afferente alle quote relative alla vendita dell’immobile sito in via Apelle n. 105, effettivamente ripartite tra i destinatari indicati nel testamento, tra cui Affinito Marta.

Ad avviso dell’istante, dal contenuto di tale lettera, inviata alla Affinito, si sarebbe ricavato, non solo che l’Affinito non era una erede, ma una legataria, ma anche che le somme indicate nel testamento, relative al valore presunto dell’immobile, non corrispondevano a quelle effettivamente riscosse in sede di vendita (euro 500.000,00, anziché euro 650.000,00) e che l’esecutore testamentario, nell’esercizio delle proprie funzioni, aveva accantonato la somma di euro 100.000,00, che verosimilmente avrebbe dovuto essere “destinata alla conclusione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma”. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque sotto la soglia del “minimo costituzionale”, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte del gravame tralasciato di esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, utilizzando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice e a farne rilevare la ratio decidendi. 5.– Il primo, il secondo e il quarto motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono infondati.

Infatti, la sentenza d’appello ha fornito congrue argomentazioni a supporto della ricostruzione secondo cui la suddivisione del ricavato della vendita dell’unico immobile ricadente nel compendio ereditario dovesse essere intesa quale assegnazione di quote del suo patrimonio. Segnatamente ha fatto riferimento ai seguenti elementi:

a) la volontà del testatore di disporre dell’universalità dei suoi beni;

b) la netta distinzione tra l’assegnazione di beni mobili determinati e l’assegnazione per genere di tutti i beni mobili residui e dell’unico bene immobile costituente tale patrimonio; c ) la suddivisione predisposta per quote prestabilite, da far valere sul ricavato della vendita dell’unico immobile che costituiva l’asse ereditario. Tanto in conformità al principio nomofilattico secondo cui l’istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un’applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 588 c.c., se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l’intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 42121 del 31/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6125 del 05/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23393 del 06/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 24163 del 25/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 01/03/2002; Sez. L, Sentenza n. 9467 del 12/07/2001). Ora, esattamente il giudice del merito ha ritenuto che, avendo il testatore lasciato, pro quota, un immobile, il cui valore comprende per la quasi totalità il valore del compendio ereditario, i destinatari dovessero considerarsi eredi, e non legatari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4865 del 10/11/1977).

A fronte del lineare quadro descrittivo fornito, l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, appunto perché congruamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13835 del 13/06/2007; Sez. 2, Sentenza n. 974 del 04/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 3304 del 20/05/1981; Sez. 2, Sentenza n. 1717 del 24/03/1981; Sez. 2, Sentenza n. 5773 del 27/10/1980). In aggiunta, la ricorrente non ha contestato alcuno specifico canone ermeneutico posto a fondamento di tale interpretazione, con gli opportuni adattamenti implicati dalla natura unilaterale (non recettizia) del negozio mortis causa, che comporta l’esigenza di una più penetrante ricerca della volontà del testatore, in base ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria e solo in via sussidiaria (ove cioè dal testo negoziale non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius ) con ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore (quali, ad esempio, la sua mentalità, cultura, consuetudine di rapporti ecc.). 6.–Il terzo motivo è inammissibile.

Non è dato infatti comprendere la asserita natura decisiva del documento genericamente richiamato e i termini della sua incidenza sull’esito della lite (né la valenza probatoria di una lettera proveniente da un terzo e destinata all’erede). A fortiori, si riscontra una fattispecie di “doppia conforme” (quanto al difetto di alcuna disposizione testamentaria rivolta all’esecutore testamentario in ordine all’accantonamento di somme da destinare alla soddisfazione dei debiti del de cuius), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis (e ora dell’art. 360, quarto comma, c.p.c.), con la conseguenza che la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere proposta (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014). 7.–Con il ricorso incidentale condizionato i controricorrenti Monti Nunzio e Monti Niccolò deducono: A) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2721, 2724, 2726 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 189, 216, 230, 345 e 346 c.p.c., per avere la Corte d’appello disatteso le reiterate istanze istruttorie di prova testimoniale non ammesse in primo grado;

B) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente negato l’efficacia probatoria della scrittura privata prodotta, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel primo grado di giudizio, evidentemente nulla, giacché espletata su una mera copia fotostatica, anziché sull’originale, seppure depositato tempestivamente e disconosciuto dall’attore in primo grado nonché smarrito presso gli uffici del Tribunale penale di Roma, con ingiusto addebito all’incolpevole esecutore testamentario delle conseguenze dello smarrimento e dell’incuria di terzi;

C) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale condannato l’appellante Monti Nunzio al rimborso, in favore dell’appellata Verre Maria Francesca – pur essendo questa parzialmente soccombente, per avere aderito all’appello principale del Monti –, delle spese del giudizio di primo grado, giudizio al quale la stessa non aveva partecipato; D) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 588 c.c., per avere la Corte distrettuale qualificato Monti Niccolò quale erede e non anche quale legatario, senza adeguata motivazione, né in primo grado, né in appello. 7.1.– L’esame del ricorso incidentale è assorbito, in quanto la sua proposizione è stata espressamente condizionata all’accoglimento del ricorso principale. 8.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto mentre il ricorso incidentale è assorbito.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente alla refusione, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002