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Ordinanza — n. 26822/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on notification nullity, ruling delivery to service staff valid under postal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26822/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the nullity of a court summons notification. The appellant argued that delivery to a third-party service staff member without proof of receipt was invalid, but the court found the postal receipt sufficient. The decision upheld the lower court's ruling by confirming that delivery to authorized personnel perfects the notification procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 156 comma 3 c.p.c.: Notification by mail to a person other than the addressee is perfected upon the sending of the registered letter informing the addressee of the delivery, provided the recipient is a person with a relationship making them abstractly suitable to receive it.

Parole chiave

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civil procedure notification postal service delivery third party recipient validity of summons art 360 cpc giuoco e scommessa tassa sulle case da gioco mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di notificazione, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 156 comma 3 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 330 c.p
142, è pertanto avvenuta presso il domicilio eletto per il giudizio, così come prescrive l’art. 330 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19730/2016
31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo” (così Cass. n. 19730/2016; si veda poi la pronuncia delle sezioni unite n.
Sezioni Unite n. 10012/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7633/2023 R.G. proposto da : BULLA NICOLO’, in proprio e quale legale rappresentante della società F.GAMES S.R.L., rappresentat o e difes o d a ll’avvocato LEANZA ALFIO DOMENICO; -ricorrente- contro AGENZIA DOGANE E MONOPOLI, domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege; -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 791/2022,depositata il 27/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Niccolò Bulla, in proprio e quale rappresentante legale della società F. Games s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli della Sicilia, sezione operativa territoriale di Messina, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 9.008,75, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 88 e 110, comma 9, lettera f-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), per avere installato tre apparecchi da gioco presso la sala giochi Prestige in cui si svolgeva anche l'attività di raccolta scommesse in favore del bookmaker estero Stanleybet Malta Ltd, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS.

Con sentenza n. 2856/2017, il Tribunale di Messina accoglieva il motivo di ricorso, ritenuto assorbente rispetto alle altre questioni, con cui il ricorrente aveva lament ato che l'azione sanzionatoria promossa dall'amministrazione resistente poggiava su una normativa nazionale contraria alla normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento e di impresa; il Tribunale annullava quindi l'atto impugnato. La sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, sezione operativa territoriale di Messina.

Con la sentenza 27 gennaio 2023, n. 791, la Corte d'appello di Messina, nella contumacia dell’appellato,ha accolto il gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Avverso la sentenza Nicolò Bulla, in proprio e quale rappresentante legale della società F. Games s.r.l., ricorre per cassazione. L'intimata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Messina, si è costituita “solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa”. CONSIDERATO CHE I.

Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi. 1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di notificazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.: si eccepisce la nullità della notificazione dell'atto di appello, e del relativo decreto di fissazione emesso dalla Corte d'appello di Messina, a soggetto diverso dal destinatario, senza prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa al destinatario dell'atto. 1.2 Il secondo motivo contesta violazione ed errata applicazione delle norme in materia di notificazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.: si eccepisce la nullità della notificazione dell'atto d'appello, e del relativo decreto di fissazione emesso dalla Corte d'appello di Messina, in quanto è stato notificato al domicilio fisico piuttosto che a quello digitale. 1.3 Il terzo motivo lamenta violazione ed errata applicazione delle norme in materia di notificazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.: si eccepisce la nullità della notificazione dell'atto d'appello, e del relativo decreto di fissazione emesso dalla Corte d'appello di Messina, in quanto è stato notificato al domicilio fisico piuttosto che a quello digitale, in quanto a seguito della introduzione del domicilio digitale corrispondente all’indirizzo pec che ciascun avvocato deve indicare al proprio consiglio dell’ordine, la notificazione dell’atto (nella specie d’appello) va eseguita all’indirizzo pec del difensore anche se non indicato negli atti del difensore medesimo. 2 I motivi non possono essere accolti.

La notificazione dell’atto d’appello sarebbe, ad avviso del ricorrente, nulla anzitutto in quanto non effettuata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo digitale del difensore del ricorrente, indirizzo digitale presso il quale il medesimo, nell’atto introduttivo del processo, avrebbe dichiarato “espressamente di volere ricevere gli avvisi, notificazioni e comunicazioni”. Al riguardo va rilevato che nella procura a margine del ricorso introduttivo invocato dal ricorrente (v. la prima pagina dell’atto depositato dal ricorrente), vi erastata invece elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Paternò, Via Bellia n. 142, e chequest’ultimo aveva dichiarato “altresì, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3, e 134, comma 3 c.p.c., di volere ricevere i relativi avvisi (ai fini e per gli affetti delle norme sulle notificazioni e comunicazioni di cancelleria) presso il proprio numero di telefax o anche a mezzo posta elettronica e di posta elettronica certificata”.

Il ricorrente ha quindi eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore e solo per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria quest’ultimo ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La notificazione dell’atto d’appello presso lo studio del difensore, in Paternò, Via Bellia n. 142, è pertanto avvenuta presso il domicilio eletto per il giudizio, così come prescrive l’art. 330 c.p.c. ed è pertanto atto non affetto da vizi. La giurisprudenza citata a pagina 15 del ricorso si riferisce a ben altra ipotesi (notifica fatta in cancelleria).

La notificazione avvenuta presso lo studio del difensore sarebbe però, ad avviso del ricorrente, di per sé nulla perché avvenuta mediante servizio postale e consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario, senza prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa al medesimo. Anche tale doglianza è infondata. Dall’avviso di ricevimento dell’atto – riprodotto alla pag. 9 del ricorso – si ricava che questo è stato consegnato presso lo studio del difensore (indicato come avv. Alfio Domenico Lanza invece che Leanza, con semplice dimenticanza della lettera “e”) alla persona “al servizio del destinatario e addetta alla ricezione delle notificazioni”; risulta inoltre, sempre da tale avviso, che è stata altresì spedita lettera raccomandata, di cui è indicato il numero, con cui l’agente addetto al recapito ha informato il destinatario dell’avvenuta consegna.Tali attestazioni fanno fede, come è noto, fino a querela di falso.

Secondo il ricorrente ciò non sarebbe sufficiente, ma ad avviso della giurisprudenza di questa Corte la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla legge n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo” (così Cass. n. 19730/2016; si veda poi la pronuncia delle sezioni unite n. 10012/2021, che sottolinea la diversità dei casi di consegna a "persona diversa", nei quali vi è una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone - famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione - che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine, rispetto ai casi in cui non si realizza alcuna consegna, in cui la prova del perfezionamento della procedura notificatoria “può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, c.d.

CAD, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”). Lo scopo della notifica è stato dunque raggiunto (v. art. 156 comma 3 cpc). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Dogane e Monopoli svoltodifese in questa sede . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello