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Ordinanza — n. 26819/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against customs agency, remanding case for correct lawyer fee calculation based on case value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26819/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Antonino Bombara's appeal against the Customs Agency's refusal to pay court costs, ruling the lower court's fee calculation erroneous. Bombara argued the appellate court applied minimum tariffs without justification, while the agency contended the fees were legally sufficient. The court found the appellate court violated procedural rules by failing to explicitly justify the reduced fees relative to the case value, ordering a remand for proper calculation.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.: The court must explicitly justify the liquidation of legal fees based on the case value and professional activity, ensuring the amount is not merely the minimum tariff without reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal fees calculation court costs liquidation procedural violation case value assessment remand for retrial lawyer honorarium administrative litigation sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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d.m. 147/2022
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione del d.m. 147/2022 e dell'art.
Art. 91 c.p.c.
147/2022 e dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello liquidato l'onorario in euro 1.700,00 per il primo grado e in euro 1.984,00 per l'appello, ovvero in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal citato d.m.
Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art.
Art. 36 del d.lgs. 546/1992
e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, per avere la Corte d'appello omesso di esplicitare le ragioni della liquidazione delle spese di giudizio in misura inferiore ai parametri vigenti, in relazione al valore della causa e all'attività professionale svolta nei giudizi di merito.
d.m. 55/2014
Si vedano al riguardo le tabelle allegate al d.m. 55/2014, come aggiornate dal d.m.
art. 91 c.p
147/2022 e dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sezioni unite n. 19014/2007
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22050/2023 R.G. proposto da : BOMBARA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato VISALLI ROSARIO (VSLRSR73B24F158I); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 245/2023,depositata il 17/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il 15 settembre 2014 l'Ufficio dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale di Sicilia, sezione distaccata di Messina, notificava ad Antonino Bombara una cartella di pagamento, con la quale chiedeva il versamento della somma di euro 26.160,33, dovuta a titolo di sanzioni amministrative, irrogate sulla base di un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza del 10 febbraio 2008, dal quale era emerso che Bombara aveva violato le norme di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), risultando titolare di cinque apparecchi non conformi al gioco lecito.

Il Bombara ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento, eccependone la nullità per la mancata notificazione dell'atto prodromico e contestando la maturata prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge 689/1981. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2147/2017, ha parzialmente accolto l'opposizione e ha ridotto l'importo ingiunto da euro 26.160,33 a euro 10.000.

2. La sentenza è stata impugnata da Bombara. Con la pronuncia 17 aprile 2023, n. 245, la Corte d'appello di Messina ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato la cartella esattoriale e ha dichiarato prescritti i crediti da essa pretesi; ha poi condannato l'amministrazione appellata al pagamento delle spese di giudizio, che ha liquidato per il primo grado in euro 1.700,00e per il giudizio d'appello in euro 1.984,00. In motivazione la Corte ha specificato che la liquidazione delle spese è avvenuta applicando per la semplicità delle questioni trattate i minimi delle tariffe.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Antonino Bombara. L'intimata Agenzia delle dogane e dei Monopoli e l'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, sezione operativa territoriale di Messina, non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi. 1.1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione del d.m. 147/2022 e dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello liquidato l'onorario in euro 1.700,00 per il primo grado e in euro 1.984,00 per l'appello, ovvero in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal citato d.m. ed escludendo dalla liquidazione delle spese la fase processuale istruttoria e/o di trattazione. 1.2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, per avere la Corte d'appello omesso di esplicitare le ragioni della liquidazione delle spese di giudizio in misura inferiore ai parametri vigenti, in relazione al valore della causa e all'attività professionale svolta nei giudizi di merito. 2 I motivi sono fondati nei limiti delle seguenti precisazioni.

La Corte d’Appello, nel liquidare, a fronte della riforma della pronuncia di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio e pur avendo affermato di applicare i minimi delle tariffe applicabili, tali minimi ha violato per entrambi i gradi, così come sostiene il ricorrente. Si vedano al riguardo le tabelle allegate al d.m. 55/2014, come aggiornate dal d.m. n. 147/2022. Rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, va però precisato che il valore della causa era, rispetto ad entrambi i gradi, pari ad euro 10.000, dovendosi per il primo grado considerare non il disputatum, ma il decisum (il Tribunale aveva infatti parzialmente accolto l’opposizione e aveva ridotto a euro 10.000 la somma ingiunta), così che per i due gradi andava applicato lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.

Si consideri al riguardo la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 19014/2007, che ha precisato come “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata [..] - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)”.

II. La sentenza impugnata va quindi cassata per quanto concerne la liquidazione delle spese dei due gradi di merito e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa