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Ordinanza — n. 26815/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's invalidation of compensation decree due to late notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26815/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Salvatore Antonio Tramontana's appeal against the Catania Court of Appeal's decision to invalidate a compensation decree. The appellate court had declared the decree ineffective because it was notified after the thirty-day deadline required by Law No. 89/2001. The Supreme Court ruled that this deadline runs from the date of communication to the applicant, not the deposit date, thereby finding the notification timely.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 l. 89/2001; Art. 3 comma 4 l. 89/2001: The thirty-day period for notification of a compensation decree commences from the date of communication to the applicant, not the date of deposit, rendering a late deposit ineffective only if communication also fails.

Parole chiave

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notification deadline compensation decree Law 89/2001 communication date procedural validity ritardo ingiustificato notificazione tardiva impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 2 of Law No. 89/2001
3433/2022 del 22/09/2022 la Corte d'appello di Catania, accogliendo l'opposizione del Ministero proposta ai sensi dell'art. 5-ter della legge n.
Art. 3 comma 4 of Law No. 89/2001
3 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 24 of the Constitution
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Tramontana ha denunciato l’erronea interpretazione dell’art.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Tramontana ha denunciato l’erronea interpretazione dell’art.
art. 644 cod. proc. civ
5 nella sua formulazione originaria, precedente la modifica del 2012; questa interpretazione è necessitata dalla circostanza che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ., nel caso di tardività della notifica del decreto ex l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 7185/2017
Cass. Sez. 2, n. 1/2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7023- 2023 proposto da: TRAMONTANA SALVATORE ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Marangia dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 3433/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatoil 22/09/2022//20;

Ric. 2023 n. 7023 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - c on decreto n. cronol. 3433/2022 del 22/09/2022 la Corte d'appello di Catania, accogliendo l'opposizione del Ministero proposta ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/01, ha dichiarato inefficace, perché notificato oltreil termine di cui all'art. 5, comma 2, legge cit., il decreto monocratico pronunciato il 3/11/2021 , in accoglimento della domanda di equo indennizzo proposta da Salvatore Antonio Tramontana; -per la cassazione di tale decreto Salvatore Antonio Tramontana ha proposto ricorsosulla base di un solo motivo, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso , eccependo che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini per provvedere alla notifica; considerato che: -con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Tramontana ha denunciato l’erronea interpretazione dell’art. 5 comma 2 della l. 89/2001, in relazione all’art.24 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto che il termine di trenta giorni possa decorrere pur in difetto, come accaduto nella specie, della comunicazione del decreto monocratico pronunciato dal Consigliere delegato; - il motivo è fondato atteso che nella fattispecie, il decreto monocratico, depositato in Cancelleria oltre centocinquanta giorni dalla proposizione del ricorso per equa riparazione e, perciò, oltre il termine di trenta giorni indicato nel comma 4 dell’art. 3 della l. 89/2001, non è stato comunicato dalla cancelleria al ricorrente Tramontana che ha provveduto alla sua notifica quando ne ha avuto diretta conoscenza mediante accesso al fascicolo telematico;

Ric. 2023 n. 7023 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 3 - -sul punto, questa Corte ha già stabilito che il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda deve intendersi decorra dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, nonostante il riferimento, contenuto nel comma 2 dell’art. 5 della l. n. 89 del 2001, alla data del deposito; il comma 4 della medesima norma, infatti, ne prevede la comunicazione «altresì» al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell’azione disciplinare e l’utilizzo dell’avverbio con valore aggiuntivo intanto si giustifica in quanto la comunicazione sia prevista anche per la parte istante in equa riparazione, come peraltro era stabilito dall'art. 5 nella sua formulazione originaria, precedente la modifica del 2012; questa interpretazione è necessitata dalla circostanza che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ., nel caso di tardività della notifica del decreto ex l. 89/2001, la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001 (Cass.

Sez. 6 - 2, n. 7185 del 21/03/2017, Sez. 2, n. 1 del 02/01/2023);la Corte d’appello non ha applicato questo principio; -per queste considerazioni , diversamente da quanto sostenuto dal Ministero controricorrente, non ricorreva nella specie un’ipotesi di rimessione in termini perché il termine perentorio previsto dall’art. 5, non decorrendo dal deposito, non poteva proprio dirsi compiuto in mancanza di comunicazione; -in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché, applicato il principio suespostosulla decorrenza del termine del comma 2 dell’art. 5 , provveda al riesame della domanda di equo indennizzo e, decidendo in rinvio, statuisca anche sulle spese di legittimità;

P.Q.M.

Ric. 2023 n. 7023 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 4 - La Corte accoglieil ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consig