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Ordinanza — n. 26790/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as untimely, ruling factual knowledge of the decision starts the statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26790/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andriani and Caria inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the appellants claimed legal knowledge of the administrative court's decision in 2022, the court found they had only factual knowledge in 2021 when they received a demand letter. The court applied the established rule that the limitation period for cassation begins from the moment of factual awareness, not legal notification, rendering the appeal time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: The limitation period for filing a cassation appeal against a judgment begins to run from the moment the party acquires factual knowledge of the decision, regardless of whether they have received formal legal notification.

Parole chiave

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statute of limitations factual knowledge cassation appeal untimely filing administrative sanctions procedural deadline legal notification petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Come ha eccepito Consob, il ricorso per cassazione, notificato il 06/06/2022, è tardivo per decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione avverso il decreto della CDA di Lecce , pubblicato il 13/09/2016.
Art. 161 c.p.c.
Dalla data di ricezione della raccomandata decorreva dunque il termine lungo (di un anno e trentuno giorni applicabile ratione temporis) per proporre ricorso per cassazione e per fare valere i motivi di nullità della decisione di merito che, in base all’art. 161 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art.
art. 327 c.p
Come ha eccepito Consob, il ricorso per cassazione, notificato il 06/06/2022, è tardivo per decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c.
art. 161 c.p
Dalla data di ricezione della raccomandata decorreva dunque il termine lungo (di un anno e trentuno giorni applicabile ratione temporis) per proporre ricorso per cassazione e per fare valere i motivi di nullità della decisione di merito che, in base all’art. 161 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021
In tal senso è l’orientamento di questa Corte ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020
663318 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15472/2022 R.G. proposto da: ANDRIANI LUCA, CARIA SANTINA, elettivamente domiciliati in Roma Via Del Viminale 43, presso lo studio dell’avvocato Niccol ò Travia (TRVNCL84A02H501P) rappresentati e difesi dall’avvocato Giorgio Vasi (VSAGRG49T17H501P). -Ricorrenti – Contro CONSOB, elettivamente domiciliat a in Roma Via G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato Maria Letizia Ermetes (RMTMLT63S54F839F) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Paolo Palmisano (PLMPLA67P27A952W), Annunziata Palombella (PLMNNZ68C69L049A). -Controricorrente – E contro SANZIONI AMMINISTRATIVEMINISTERO ECONOMIA E FINANZE, domiciliato ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso il decreto della Corte d’ appello di Lecce R.G. n. 1598/2012 (cron. n. 1959/2016) depositata il 13/09/2016.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024. Rilevato che: 1., la S.C.,con sentenza n. 25836/2011, ha cassato con rinvio il decreto della CDA di Lecce del 13/10/2006 che , in accoglimento dell’opposizionedi quarantatré dipendenti della Banca 121, compreso (per quanto qui interessa) Antonio Silvan o Andriani, aveva annullato le sanzioni pecuniarie ad essi irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Consob. Riassunto il giudizio dal funzionario sanzionato, la CDA di Lecce, con decreto. n. 1959/2016, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ridotto la sanzione a € 26.400, ha compensato, tra le parti, il 5% delle spese processuali, e ha condannato l’opponente al pagamento del restante 95% a favore della Consob e del MEF;

2. avverso il suddetto decreto della CDA di Lecce pubblicato il 13/09/2016, hanno proposto in data 6.6.2022 ricorso per cassazione , sulla base di due motivi, Luca Andriani e Caria Santina, nella dichiarata qualità di eredi di Antonio Silvano Andriani. La Consob e il MEF hanno resistito con distinti controricorsi. I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 24, 111 Cost., e degli artt. 299, 300 e 303 c.p.c. I ricorrenti premettono di avere avuto conoscenza legale del decreto della CDA di Lecce in data 05/04/ 2022 , quando il provvedimento è stato loro notificato dall’Avvocatura dello Stato. Lamentano, quindi, che la CDA di Lecce abbia pronunciato nel merito senza dichiarare l’interruzione del giudizio nonostante che il difensore dell’opponente, all’udienza di discussione del 26/04/2016, avesse chiesto che fosse “dichiarata l’estinzione della posizione de l suo assistito”, provvedendo al deposito del certificato di morte del cliente;

2. il secondo motivo poggia sulle medesime circostanze di fatto che vengono prospettate, questa volta, come causa di nullità del procedimento e del decreto della CDA di Lecceper inosservanza delle norme sull’interruzione del processo;

3. preliminarmente, e in maniera dirimente rispetto a i motivi di ricorso, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. Come ha eccepito Consob, il ricorso per cassazione, notificato il 06/06/2022, è tardivo per decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione avverso il decreto della CDA di Lecce , pubblicato il 13/09/2016. Risulta dall’autosufficiente controricorso dell’Avvocatura dello Stato (pagg. 7 e 8) ed è ammesso dai ricorrenti (pag. 4, punto 8, del ricorsoper cassazione) che essi sono venuti a conoscenza del decreto n. 1959/2016 con la ricezione della raccomandata del giorno 02/03/2021, cioè quando l ’Avvocatura distrettuale di Lecce , sulla scorta del decreto oggi impugnato,ha chiesto loro il pagamento delle spese del giudizio.

Dalla data di ricezione della raccomandata decorreva dunque il termine lungo (di un anno e trentuno giorni applicabile ratione temporis) per proporre ricorso per cassazione e per fare valere i motivi di nullità della decisione di merito che, in base all’art. 161 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione. Tale termine era inesorabilmente scaduto al momento della proposizione del ricorso (06/06/2022), “indipendentemente” dalla notificazione del provvedimento (v. art. 327 c.p.c.). L’errore dei ricorrenti consiste nel pretendere la conoscenza legale del processo e della decisione impugnata, laddove, invece, ai fini del computo della decadenza dall’impugnazione (art. 327 c.p.c.) , la conoscenza deve essere “di fatto”.

In tal senso è l’orientamento di questa Corte ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021, Rv. 663318 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583 - 02) che, infatti, ha chiarito che il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui quest’ultima abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, senza che rilevi la conoscenza legale della stessa.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida afavore della Consob in € 3.500,00,più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; a favore del Ministero dell’economia e delle finanze in € 3.500 ,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso