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Decreto — n. 26697/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to 40-day silence after government's minimal participation.

Numero d'incarto Decreto — n. 26697/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Forlì Tribunal's decision extinguished following a procedural silence period. The government submitted only a formal appearance without substantive defense, while the appellant failed to respond to the court's proposal for early judgment within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to continue the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the court's proposal for early judgment within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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procedural silence deemed withdrawal extinction of proceedings early judgment proposal cassation appeal termine di comunicazione restituzione del termine scaduto inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16921/2017
Cass. n. 16921/2017 e Cass.
Cass. n. 28074/2023
16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28084/2022 R.G. proposto da: RICCI MICHAEL; -ricorrente – contro U.T.G. di FORLI’, in persona del Prefetto p.t.; -resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 380/2022, pubblicata il 21 aprile 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimate si sono limitat e soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della loro partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.

Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 30 settembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato