Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. Enrico Ceccarelli, representing the managing director, filed a cassation appeal against a decree involving Italy Record S.R.L. and the bankruptcy of La Ciochiaria S.R.L., but did not respond to the court's proposal to define the judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal to define the judgment results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 2636/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: CECCARELLI ENRICO,difeso come in atti ; contro ITALRECORD S.R.L. + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; FALLIMENTO LA CIOCIARIA S.R.L. + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma