Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26672/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment; judgment extinguished after 40 days without response.

Numero d'incarto Decreto — n. 26672/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the opposing party's early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant's silence was interpreted as a formal renunciation of the right to continue the proceedings. Consequently, the judgment extinguished the case and ordered the appellant to pay the litigation costs totaling 400 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to an early settlement proposal within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal early settlement proposal extinction of proceedings litigation costs award silence as renunciation dichiarazione fiscale tardiva inosservanza del termine termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 17957/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 2 ottobre 2024 Il Co