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Sentenza — n. 26652/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling for misclassification of claim as declaratory instead of compensatory damages action.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26652/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had dismissed the plaintiff's claim based on a one-year statute of limitations. The lower courts incorrectly classified the plaintiff's request for damages and restoration as a declaratory action for new works, thereby applying the strict annual deadline. The Supreme Court ruled that the initial complaint clearly sought compensation and restoration, not merely a suspension of works, and thus the merits of the claim must be examined regardless of the procedural label. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new trial with a different composition.

Regesto Legislator

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Art. 1170 c.c.; Art. 1171 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 190 c.p.c.: A claim seeking damages and restoration of the status quo ante constitutes a compensatory action rather than a declaratory one for new works; therefore, the strict annual limitation period applicable to declaratory actions does not bar the claim, and the court must examine the merits of the substantive request.

Parole chiave

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statute of limitations new works declaration damages action compensatory claim remand for retrial procedural classification substantive merits diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 1170 c.c.
Art. 1171 c.c.
112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, che aveva qualificato la domanda come di nunciazione, exart. 1171 c.c., rilevando d’ufficio una eccezione di tardività non proposta dalla parte convenuta.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, che aveva qualificato la domanda come di nunciazione, exart.
Art. 190 c.p.c.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
1170 e 1171 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda, attribuendole contenuto nunciatorio, laddove essa aveva, al contrario, contenuto risarcitorio.
art. 1171 c.c
112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, che aveva qualificato la domanda come di nunciazione, exart. 1171 c.c., rilevando d’ufficio una eccezione di tardività non proposta dalla parte convenuta.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, che aveva qualificato la domanda come di nunciazione, exart.
art. 190 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 25/02/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 16/10/1979
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12511 del 15/10/2001
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22589 del 16/10/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso19198-2021 proposto da: MACRI’ PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO n. 9, nello studio dell’avv. SALVATORE CAMPAGNA, rappresentato e difeso dall’avv. NATALE DE MECO -ricorrente - contro MACRI’ SAVERIOe MACRI’ COSIMO CARLO -intimati - avverso la sentenza n. 556 /20 2 1 de l la CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona delladott. CARMELO CELENTANO FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Marcì Pasquale evocava in giudizio Marcì Saverio e Macrì Cosimo Carlo innanzi il Tribunale di Crotone, invocando la loro condanna al risarcimento del danno conseguente all’esecuzione di una nuova opera ed al ripristino dello statu quo ante.

Nella contumacia dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 579/2016, rigettava la domanda, compensando le spese del grado, evidenziando che la stessaintegrava una denunzia di nuova opera edera stata proposta dopo la scadenza del termine di un anno dal compimento dell’attività denunciata. Con la sentenza oggi impugnata, n. 566/2021, la Corte di Appello di Catanzaro, nella resistenza degli appellati, rigettava il gravame proposto dall’originario attore avverso la decisione di prime cure, confermandola. Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha ritenuto condivisibile la statuizione del Tribunale, secondo la quale l’azione proposta dal Marcì Pasquale fosse da configurare come denuncia di nuova opera, anche perché l’attore non aveva allegato né dolo, né colpa, del danneggiante, e che, come tale,fosse soggetta allo specifico regime decadenziale previsto dall’art. 1171 c.c. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Macrì Pasquale, affidandosi a due motivi.

Marcì Saverio e Macrì Cosimo Carlo, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 17.02.2022, dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte. Con ordinanza interlocutoria n. 8253/2022 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo perché fosse trattato in udienza pubblica. In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta. E’ comparso all’udienza pubblica il P.G. Carmelo Celentano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1170 e 1171 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda, attribuendole contenuto nunciatorio, laddove essa aveva, al contrario, contenuto risarcitorio. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto decaduto l’attore dal diritto in concreto esercitato. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, che aveva qualificato la domanda come di nunciazione, exart. 1171 c.c., rilevando d’ufficio una eccezione di tardività non proposta dalla parte convenuta.

La prima censura è fondata. Va ribadito, infatti, che “Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 25/02/2019, Rv. 652927; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 5399 del 16/10/1979, Rv. 401987). Nel caso di specie, la domanda era stata introdotta con atto di citazione, ovverosia con modalità incompatibile con il procedimento cautelare di denunzia di nuova opera, che prevede invece il ricorso, ed aveva chiaramente un contenuto risarcitorio –ripristinatorio, mentre la tutela cd. nunciatoria mira in primo luogo a conseguire l’effetto sospendere un’opera in corso di esecuzione o ad impedire il compimento di lavori. La Corte distrettuale ha omesso di dare rilievo a tali elementi, che le avrebbero dovuto suggerire un diverso inquadramento della fattispecie, in linea con la richiesta di tutela effettivamente promanante dalla parte attrice.

Peraltro, va anche evidenziato che, anche nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 1170 e 1171 c.c., vale il principio secondo cui “Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 1171, primo comma, c.c., è distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente. Entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio … onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale; in detta seconda fase, poi, l'attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell'azione in sede cautelare (infrannualità dall'inizio dell'opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 12511 del 15/10/2001, Rv. 549618; conf. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22589 del 16/10/2020, Rv.659369). Di conseguenza, il giudice di merito, una volta rilevato il decorso dell’anno dal compimento dell’attività denunziata dal Macrì Pasquale, avrebbe potuto al massimo denegare l’interdetto, ma non si sarebbe comunque potuto esimere dall’esaminare nel merito la domanda, e ciò a prescindere dalla sua qualificazione in termini nunciatori o risarcitori, anche in considerazione del fatto che l’introduzione di una richiesta a contenuto risarcitorio implica necessariamente un esame sullafondatezza della pretesa.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente