Court dismisses appeal against administrative penalty for failing to flag suspicious financial transactions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against a lower court's confirmation of an administrative fine imposed on Felice Losanno for failing to report suspicious bank transfers. Losanno argued that the appellate court erred by focusing on downstream asset purchases rather than the upstream anomalies flagged by the Financial Intelligence Unit, noting a related case had already annulled a similar penalty against his bank. The court rejected this distinction, ruling that the duty to report arises from the initial detection of anomalies by the U.I.F., not from the subsequent legitimacy of the funds' use.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 d.lgs. 231/2007; Art. 360 c.p.c.: The obligation to report suspicious operations is triggered by the detection of anomalies by the Financial Intelligence Unit, and the subsequent downstream use of funds does not negate the duty to report the initial suspicious nature of the transactions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3673/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente - contro LOSANNO FELICErappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Coronati; -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO DI ROMA n. 4840/2021 depositata il 01/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08/10/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (‘MEF’) impugnava innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza con cui il Tribunale di Roma - in accoglimento dell'opposizione proposta da Felice Losanno - aveva annullato il decreto sanzionatorio n. 136240/2015 con il quale era stato ordinato all’opponente , in solido con il Banco Popolare - Società Cooperativa (già Banca Popolare di Verona s.p.a. ), il pagamento della somma di €. 170.404,00 a titolo di sanzione amministrativa (pari al 10% dell’ammontare dell’infrazione valutaria e di antiriciclaggioa suo carico ) in quanto, nella sua qualità di direttore della filiale di Roma della suddetta banca, aveva omesso di segnalare operazioni finanziarie sospette, in violazione dell'art. 41, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
A séguito di verifiche compiute dalla Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria in Roma, emergeva una sospetta movimentazione bancaria posta in essere presso l’allora Banca Popolare di Verona s.p.a. Limitatamente alle responsabilità attribuibili al Losanno nel periodo in cui questi aveva assunto l'incarico di direttore della filiale di Roma della banca (a far data cioè dal 07/03/2008), risultavano cinque operazioni consistenti in bonifici esteri accreditati dalla società Eryngium Ltd. (avente sede in Malta, all'epoca socia al 15% della beneficiaria dei bonifici) sul conto corrente intestato alla società Bioagricola Energetica Europea s.r.l., appartenente al gruppo economico Buglisi- Saija (soggetti imputati per i reati di riciclaggio e truffa), nel periodo compreso tra il 02.04.2008 e il 31.07.2008, per un importo complessivo di €.2.900.285,20 calcolato su un arco di tempo compreso tra il 28.01.2008 e il 31.07.2008.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di prime cure e rigettava il gravame sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che l’appellante non avesse adeguatamente contrastato quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito:
a) alla comprovata compatibilità delle movimentazioni bancarie con l'attività costituente l'oggetto sociale della Bioagricola Energetica Europea s.r.l. , consistente nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e nella produzione e cessione di energia elettrica calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche. Gli accrediti sospetti, infatti, erano stati eseguiti dal socio di riferimento a titolo di finanziamento, e le relative somme erano state utilizzate per l'acquisto di terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, come previsto nell'oggetto sociale, ed erano avvenuti mediante bonifici o assegni a favore dei venditori;
b) alla plausibile giustificazione degli accrediti da parte di un socio, data la difficoltà di accesso al credito bancario da parte della società Bioagricola Energetica Europea s.r.l., costituita solo in data 16.07.2007 e priva di garanzie reali;
c) alla frequenza ed entità delle operazioni di accredito contestate, che appariva giustificata alla luce delle date di stipula dei contratti di compravendita avvenuti nel medesimo periodo di tempo e dell'ammontare dei rispettivi prezzi degli immobili. In ordine a tale documentazione, concludeva la Corte territoriale, l'appellante si limita a ribadire che Losanno aveva ignorato la segnalazione del sistema Gianus con riferimento alle anomalie contestate, tenuto conto della provenienza dei fondi da un paese a rischio, della loro entità, della frequenza delle operazioni: elementi, tuttavia, insufficienti a ritenere sospette le operazioni come sopra descritte. La suddetta pronuncia è impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione, e il ricorso affidato a tre motivi. Resiste Felice Losanno depositando controricorso illustrato da memoria.
2. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 197/1991 e 41 d.lgs. n. 231/2007, e delle «Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio»(c.d. decalogo della Banca d'Italia) in combinato disposto tra loro, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
3) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato le diverse criticità – rinvenibili sulla base della semplice analisi delle movimentazioni sul conto corrente - presenti con riferimento alla dubbia provenienza del denaro utilizzato per le operazioni descritte, anche se apparentemente lecite, ossia l'ingente ammontare dei bonifici, il breve lasso temporale in cui erano stati predisposti dalla società Eryngium Ltd., la sede societaria di quest’ultima (Malta, paese a regime antiriciclaggio non equivalente), le causali vaghe e generiche (finanziamento soci), le segnalazioni provenienti dal sistema Gianos in dotazione alla banca.
In sintesi, l’attività di verifica da parte di Losanno avrebbe dovuto riguardare gli specifici aspetti di anomalia correttamente riscontrati a monte dall’U.I.F. e non le operazioni a valle, la cui liceità non è stata messa in discussione. Di contro, l'argomentazione del giudice di seconde cure valorizza la liceità delle operazioni a valle sulla base della documentazione attestante le compravendite degli immobili prodotta dalla parte solo in sede di giudizio: documentazione, dunque, sconosciuta al Losanno al momento in cui vennero effettuati i bonifici.
3. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo all'apparente liceità delle operazioni a valle, ha omesso di valutare gli elementi di anomalia presenti nella fattispecie in esame, come riportati nel primo mezzo di gravame.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art 360 comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorrente ribadisce tutte le deduzioni svolte nei motivi che precedono a supporto della censura in rubrica e a fondamento della nullità della sentenza.
5. Il Collegio rileva che nella memoria presentata da l controricorrente Felice Losannosi deduce: - che i l procedimento giudiziario in corso intentato dal Losanno era affiancato dal contenzioso insorto tra il Banco BPM s .p.a. ( società nata dalla fusione tra Banco Popolare – Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano) ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla Banca, obbligata solidale con Felice Losanno ( sebbene le operazioni sospette e non segnalate dal Banco BPM s.p.a. si fossero verificate in un arco di tempo più ampio, come esposto in parte narrativa, e con riferimento ad una più complessa operatività avente ad oggetto piùconti intestati diverse società clienti);
–che la Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, con sentenza definitiva n. 1797/2022 del 17.03.2022, passata in giudicato, ha annullato il decreto sanzionatorio n.136240/A dell’1.04.2015; - considerato che si pone la questione dell’estensione del giudicato reso nei confronti dell’obbligato solidale anche all’obbligato principalee che tale questione rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., attesa la sua particolare rilevanza;
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., di