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Decreto — n. 26641/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26641/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26641/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10964/2023 R.G. proposto da : ANESI GIUSEPPE, BENEDETTI SILVANA, elettivamente domiciliati in BOLZANO CORSO ITALIA 17, presso lo studio dell’avvocato CONTARINO ANTONIO (CNTNTN57L24H786Y) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro NOCA STEFANO, elettivamente domiciliato in SANREMO CORSO GARIBALDI 189, presso lo studio dell’avvocato SOTTOCASA ULDERICO (STTLRC43H06Z326D) che lo rappresenta e difende ROSSETTI SILVIA, MABERI FEDERICA, elettivamente domiciliati in SANREMO CORSO O.RAIMONDO 41, presso lo studio dell’avvocato SOLERIO FRANCO (SLRFNC47M28I138N) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.292/2023 depositata il 17/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26641/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ANESI GIUSEPPE, BENEDETTI SILVANA, elettivamente domiciliati in BOLZANO CORSO ITALIA 17, presso lo studio dell’avvocato CONTARINO ANTONIO (CNTNTN57L24H786Y) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro NOCA STEFANO, elettivamente domiciliato in SANREMO CORSO GARIBALDI 189, presso lo studio dell’avvocato SOTTOCASA ULDERICO (STTLRC43H06Z326D) che lo rappresenta e difende ROSSETTI SILVIA, MABERI FEDERICA, elettivamente domiciliati in SANREMO CORSO O.RAIMONDO 41, presso lo studio dell’avvocato SOLERIO FRANCO (SLRFNC47M28I138N) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.292/2023 depositata il 17/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento restituzione dell'assistenza sociale recupero dei costi ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10964/2023 R.G. proposto da : ANESI GIUSEPPE, BENEDETTI SILVANA, elettivamente domiciliati in BOLZANO CORSO ITALIA 17, presso lo studio dell’avvocato CONTARINO ANTONIO (CNTNTN57L24H786Y) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro NOCA STEFANO, elettivamente domiciliato in SANREMO CORSO GARIBALDI 189, presso lo studio dell’avvocato SOTTOCASA ULDERICO (STTLRC43H06Z326D) che lo rappresenta e difende ROSSETTI SILVIA, MABERI FEDERICA, elettivamente domiciliati in SANREMO CORSO O.RAIMONDO 41, presso lo studio dell’avvocato SOLERIO FRANCO (SLRFNC47M28I138N) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.292/2023 depositata il 17/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l