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Ordinanza — n. 26629/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing special power of attorney and lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26629/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal for revocation of the extinction decree inadmissible, confirming the dismissal of Silvio Roncalli's cassation case against Camilla Turriciano. Roncalli argued that a digital signature error caused missing signatures on his special power of attorney, which he claimed were visible in the original PDF file. The Court rejected this claim, ruling that the procedural requirement for a valid special power of attorney was not met and that the lack of notification to the opposing party violated the principle of adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The appeal for revocation of a decree of extinction is inadmissible if the special power of attorney is defective or if the principle of adversarial proceedings has not been observed.

Parole chiave

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decree of extinction special power of attorney inadmissibility adversarial proceedings cassation appeal procedural defect digital signature difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
vocazione decreto di estinzione emesso ex art. 380 bis cpc.
Art. 391 c.p.c.
Istanza ex art. 391 comma 3 cpc Ad.
Art. 391 ter c.p.c.
Istanza ex art. 391 comma 3 cpc Ad.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
In considerazione dell’esito del ricorso per revocazione del decreto, pure proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 153 comma 2 c.p.c.
Né, all’evidenza, risultano prospettati i presupposti per la rimessione in termini di cui all’art. 153 comma 2 cpc (ove in tal senso ci si volesse sforzare di qualificare la domanda), mancando la rigorosa prova della non imputabilità della decadenza.
art. 380 bis cod. proc. civ
9254/2024, pubblicato l’8/4/2024, il Consigliere delegato ha dichiarato, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione n.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12); si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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Testo completo

vocazione decreto di estinzione emesso ex art. 380 bis cpc. Istanza ex art. 391 comma 3 cpc Ad. 11/09/2024 CC R.G.N. 9475/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9475/2023R.G. proposto da: RONCALLI SILVIO rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO DRAGO giusta procura in atti; –ricorrente – contro TURRICCIANO CAMILLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO SCHIPILLITI giusta procura in atti; –controricorrente – avente ad oggetto: la revocazione del decreto di estinzione n. 9254/2024 emesso ex art. 380 bis cpc dal Consigliere delegato il 5.4.2024; la fissazione dell’udienza ex art. 391 ter cpc; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. Con decreto n. 9254/2024, pubblicato l’8/4/2024, il Consigliere delegato ha dichiarato, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione n. 9475/2023 RG di cui al ricorso proposto da Silvio Roncalli nei confronti di Camilla Turriciano. Per giungere a tale conclusione l’estensore ha osservato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della (…) proposta [di definizione anticipata] , il difensore ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso con allegata nuova procura speciale mancante della sottoscrizione della parte assistita, e da ritenersi, pertanto, tamquam non esset .

2. Il Roncalli ha successivamente depositato istanza per la modifica del provvedimento anzidetto, chiedendone espressamente “la revoca o la privazione di qualsiasi effetto del provvedimento….”. A sostegno della domanda ha rilevato che Per un ignoto errore tecnico, durante la firma digitale del documento, si sono cancellate entrambe le firme apposte (dal cliente e dal difensore), che invece risultano correttamente leggibili dal documento originale in pdf, che si allega alla presente. Come è facilmente riscontrabile, il detto documento è stato creato nella medesima data del 22 marzo 2024 alle ore 11:03 e non è più stato modificato ; asserto, si soggiunge nell’istanza, riscontrabile verificando le proprietà del predetto documento. 3.Il Roncalli, in data 17.4.2024 ha depositato “istanza ex art.391 comma 3 cpc per la fissazione dell’udienza avverso decreto di estinzione”.

4. Premesso il rilievo della tardività della memoria depositata in data 9.9.2024 e quindi in violazione del termine a ritroso fissato dall’art. 380 bis 1 cpc, la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per revocazione del decreto per non essere stato attivato il contraddittorio(non risulta infatti la notifica alla controparte). Trattasi di ricorso per revocazione di decreto ex art. 380 bis cpc, previst o dall’art. 391 bis cpc nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis (come si è detto, viene chiesta espressamente “ la revoca o la privazione di qualsiasi effetto del provvedimento….”). Il procedimento è dunque regolato dagli artt.365 e ss cpc(v. art. 391 bis cpc).

4. La richiesta di fissazione dell’udienza ex art. 391 terzo comma cpc nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione investe il Collegio anche della valutazione della sussistenza della fattispecie estintiva, (sulla portata dell’art.391 terzo comma cpc, cfr. Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014; cfr. più di recente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022). Ciò premesso, l’art. 380 bis cpc al comma 2 prevede che “Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione.

In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391”. Rileva la Corte – sulla scorta dell’esame degli atti - che la richiesta di decisioneex art. 380 bis comma 2 cpc venne depositata in data 22.3.2024 (quindi nei 40 giorni dalla comunicazione della proposta, avvenuta il 12.2.2024), ma con allegata una procura speciale da ritenersi inesistente in quanto priva della firma del cliente (cfr. “ D ichiarazione di conferimento di procura speciale ” in atti,datata 20.3.2024 , recante la sola firma digitale del difensore e depositata il 22.3.2024,unitamente all’istanza di decisione).

Come appare evidente, l’inesistenza della procura speciale, rende inammissibile la richiesta di decisione (per mancato rispetto delle formalità richieste dall’art. 380 bis comma 2 cpc) e comporta inevitabilmente, ai sensi della medesima disposizione, la presunzione di rinuncia con conseguentemente applicazione dell’art. 391 cpccome disposto dal Consigliere delegato. Nè può ritenersi sussistente una ipotesi di errore materiale o di fatto da parte del giudice nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupporrebbe l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergendo una dal provvedimento e l’altra dagli atti di causa: l’errore infatti ( deposito di una procura inesistente in quanto priva della firma del cliente in calce alla stessa) non è certo addebitabile alla Corte di Cassazione.

Né, all’evidenza, risultano prospettati i presupposti per la rimessione in termini di cui all’art. 153 comma 2 cpc (ove in tal senso ci si volesse sforzare di qualificare la domanda), mancando la rigorosa prova della non imputabilità della decadenza.

5. In conclusione, all’esito dell’adunanza richiesta dalla parte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione del decreto ex art. 380 bis cpc e confermata l’estinzione del giudizio di cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’altra parte, non evocata in questo procedimento.

6. In considerazione dell’esito del ricorso per revocazione del decreto, pure proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione del decreto n. 9254/2024 del Consigliere delegato e conferma l’estinzione del giudizio; a i sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12); si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p