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Decreto — n. 26619/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposed settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26619/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Pescara Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early settlement. The appellant, representing the Municipality of Bussi sul Tirino, did not request a decision on the settlement proposal within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural articles, terminating the proceedings without addressing the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed early settlement within the prescribed term, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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procedural extinction early settlement proposal deemed withdrawal cassation appeal statutory deadline ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28055/2022 R.G. proposto da: COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE), in persona del Sindaco p.t.; - ricorrente – contro DIAMANTE LEONE; -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 665/2022, pubblicata il 5 maggio 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della parte ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 30 settembre 2024 Consigliere delegato Aldo Carrato