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Ordinanza — n. 26556/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes administrative fine order due to missing delegation and signature verification by appellate judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26556/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Tribunal's decision rejecting an administrative appeal against a traffic fine. The appellant argued the fine lacked valid delegation and proper signature, while the lower court dismissed these claims without verifying the specific type of Vice-Prefect involved. The Supreme Court ruled that the appellate judge failed to ascertain whether the order came from a statutory substitute or a delegated official, violating fundamental administrative law principles.

Regesto Legislator

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Art. 7, commi 9-14 Codice della Strada; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Administrative sanctions are legitimate only if issued by statutory substitutes or officials specifically delegated by the Prefect, requiring the lower court to verify the delegation and signature attribution to avoid procedural violations.

Parole chiave

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administrative delegation traffic fine validity Vice-Prefect authority signature attribution procedural violation Cassation quashing administrative law reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 7, commi 9-14 Codice della Strada
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 74 disp. att. c.p.c.
Art. 2697 c.c.
civ., ne consegue –ad avviso del Caporali - l’erronea statuizione del Tribunale in ordine all’inammissibilità della sua richiesta di acquisire nel corso del giudizio la delega prefettizia, con ciò violando l'art. 2697 cod.
Art. 24 Cost.
285/1992, nonché dell’art. 24 Cost.
Art. 18 legge n. 689/1981
139/2000, dell'art. 18 legge n. 689/1981 e dell'art.
Art. 204 d.lgs. n. 285/1992
689/1981 e dell'art. 204 d.lgs. n. 285/1992.
art. 86 c.p
18, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonché dall'avvocato GIANFELICI FRANCESCO (GNFFNC56E30A401F); -ricorrente- contro U.T.G.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11283/2010
Cass. n. 3904/2014
Cass. n. 22958/2016
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15637/2022 R.G. proposto da: AVV. CAPORALI GIANCARLO (CPRGCR61T23A944Z ) , elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA , VIA G. DELLA PORTA, N. 18, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonché dall'avvocato GIANFELICI FRANCESCO (GNFFNC56E30A401F); -ricorrente- contro U.T.G. DI ROMA, in persona del Prefetto p.t.; -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI ROMA n. 3717/2022 depositata il 9/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3717/2022, confermava integralmente quellaresa dal Giudice di Pace di Roma (n. 37792/2015) con cui era stato rigettato il ricorso amministrativo proposto da Giancarlo Caporali in opposizione all'ordinanza prefettizia notificatagli in data 18.01.2018, emessa con riferimento alla violazione accertata in data 16.02.2017, prevista dall'art. 7, commi 9-14, Codice della Strada (circolazione nella corsia o area di percorrenza dei mezzi pubblici). A sostegno della sua decisione, il giudice d'appello respingeva la censura relativa al difetto di delega in favore del Viceprefettofirmatario del provvedimento, ritenendo che l'ordinanza prefettizia faceva espressamente riferimento al decreto di delega del Viceprefetto firmatario, sicché tale documento poteva essere oggetto di accesso agli atti ed essere eventualmente contestato nello specifico: a fronte dell'inerzia dell’opponente era stata, pertanto, ritenuta inammissibile la richiesta di acquisizione nel corso del giudizio exart. 213 cod. proc. civ.

Il giudice di seconde cure riteneva, altresì, infondata la doglianza riguardante l'omessa sottoscrizione dell’ordinanza - ingiunzione, alla luce dell'orientamento costante della Corte di legittimità in base al quale l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, allorché dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertare la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore.

2. La pronuncia del Tribunale di Roma è stata impugnata in cassazioneda Giancarlo Caporali, con ricorso affidato a tre motivi. Il Prefetto di Romaè rimasto intimato. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 74 disp. att. cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 24 Cost.Sostiene il ricorrente che la sentenza ha respinto l'appello assumendo –così travisando le risultanze probatorie - che l'ordinanza impugnata contenga l'indicazione della delega prefettizia e che il decreto del 30.01.2017, peraltro versato in atti dalla Prefettura, costituisca delega alla decisione dei ricorsi amministrativi inoltrati al Prefetto; a giudizio dello stessoricorrente, invece, detto atto contiene solo la preposizione all'incarico del Viceprefetto aggiunto.

Alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che prevede la possibilità per l’opponente di ritenere assolto l’onere probatorio inerente all’assenza di delega allorquando egli si attivi nel corso del giudizio richiedendo al giudice di acquisire informazioni exart. 213 cod. proc. civ., ne consegue –ad avviso del Caporali - l’erronea statuizione del Tribunale in ordine all’inammissibilità della sua richiesta di acquisire nel corso del giudizio la delega prefettizia, con ciò violando l'art. 2697 cod. civ. e comprimendo il diritto di difesa dell’opponente.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 139/2000, dell'art. 18 legge n. 689/1981 e dell'art. 204 d.lgs. n. 285/1992. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza-ingiunzione è stata firmata da un Viceprefetto aggiunto in assenza di delega prefettizia, non menzionata nella stessa ordinanza oppostané mai depositata o esibita nel corso del giudizio, laddove invece la Corte di legittimità ha interpretato il suddetto combinatonormativo sostenendo che essa può essere firmata senza necessità di delega solo dal Viceprefetto vicario.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati per le ragioni che seguono. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del Viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto, comunque , a so llecitare il giudice ad acquisire informazioni exart. 213 cod. proc. civ., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori (già) previsti dall'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 (ora da intendersi conferiti dall’art. 421, comma 2, c.p.c., in virtù del richiamo operato dall’art. 6, comma 1, d. lgs. n. 150/2011, anche in relazione all’art. 2, comma 1, dello stesso d. lgs.) presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (cfr., tra le tante, Cass n. 15927 / 2019;

Cass. n. 20972 /2018 e Cass. n. 23073/2016). Il giudice d’appello non ha considerato, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico del destinatario dell'ordinanza- ingiunzione, che nella specie l'appellante non era rimasto inerte, bensì aveva tempestivamente formulato richiesta di esibizione del provvedimento di delega exart. 213 cod. proc. civ. Quanto ai poteri di delega del Viceprefettosi osserva che, alla luce della costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, le ordinanze -ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime non solo se emesse e sottoscritte da Viceprefetti vicari (nelle sedi che li prevedono), il cui potere di sostituzione del Prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari o Vice -prefetti ai quali tale potere deve, però, essere specificamente delegato dal titolare, in virtù del principio generale del diritto amministrativo comportante la delegabilità, negli uffici della pubblica amministrazione gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell'ufficio (v.

Cass n. 11283/2010; conf., ex multis , Cass. n . 3904/2014). Anche sotto questo profilo, dunque, la pronuncia deve essere cassata, avendo il giudice d’appello fatto malgoverno dei principi sopra enunciati, atteso che non ha precisato se, nel caso di specie, il provvedimento risultava emanato dal Viceprefetto vicario ovvero da un Viceprefetto aggiunto e, quindi, se fosse o non necessaria la delega. In sintesi: il Tribunale non ha puntualizzatose, nel caso di specie, il provvedimento fosse stato emanato dal Viceprefetto vicario ovvero da un Viceprefetto aggiunto, e quindi se fosse o meno necessaria la delega; né ha considerato, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico del destinatario dell'ingiunzione, che nella specie l'appellante aveva formulato richiesta di esibizione del provvedimento di delega exart. 213 cod. proc. civ.

Entrambe le omissioni, concernenti la prima l'accertamento del fatto storico decisivo e la seconda il dato processuale- probatorio, hanno comportato la configurazione delle denunciate violazioni.

4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., dell'art. 18 legge n. 689/1981, dell'art. 204 d.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 24 Cost. Ad avvisodel ricorrente, non essendovi nell'ordinanza- ingiunzione menzione della delega prefettiziae difettando una firma autografa, i dati esplicitati nello stesso contesto documentalenon avrebbero potuto consentiredi accertare la sicura attribuibilità della stessa a chi doveva esserne l'autore. 4.1. Anche questo motivo è fondato: se è vero che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'assenza di sottoscrizione autografa non rende invalida l'ordinanza-ingiunzione, al pari di qualsiasi atto amministrativo, nondimeno, a fronte di contestazioni (come nella specie) inerenti sia l’assenza di delega sia la mancanza di sottoscrizione autografa,occorre indicare gli elementi in forza dei quali il provvedimento è riconducibile all'amministrazione legittimata ad emetterlo (v. Cass. n. 22958/2016).

4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorsodeve essere integralmente accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e d il derivante rinvio della causaal Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto su richiamati,provvederà anchesulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistr