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Ordinanza — n. 26552/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; Ministry withdrew appeal, costs compensated by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26552/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the Ministry's withdrawal of the case. The Ministry had previously challenged a lower court ruling that upheld a fine against a boat company for speeding, arguing the speed detection equipment lacked proper signage. The Court ruled that the withdrawal of the appeal by the Ministry, accepted by the respondent, resulted in the automatic termination of the proceedings without the need for further judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the respondent, leads to the extinction of the proceedings and does not trigger the obligation to pay the additional unified contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal unified contribution costs compensation administrative fine speeding violation contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 ultimo comma c.p.c.
Ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazionedelle spese ex art. 391 ultimo comma c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 comma 1 - quater d.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20068/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILIT À SOSTENIBILI (già MIT), in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro BRUSSA IS BOAT S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Michela Damadei (DMDMHL71S49H501L) , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato Jacopo Molina (MLNJCP77L29L736T). -Controricorrente – SANZIONI AMMINISTRATIVEAvverso la sentenza del Tribunale di Venezian. 791/2021 , pubblicata il 28/04/2021.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del26 settembre 2024. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Giudice di Pace di Venezia ha accolto l’opposizione proposta da Brussa Is Boat Sas (“la società”) avverso l’ordinanza - ingiunzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto di Venezia conseguente al verbale di accertamento e contestazione – redatto, in data 07/08/2016 , dagli agenti del reparto controllo moto ondoso della polizia municipale della città lagunare – con il quale veniva ingiunto alla società il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 156 per una pluralità di violazioni dell’art. 44 dell’ordinanza della capitaneria di porto di Venezia n. 175 del 2009, quale ente armatore – e quindi obbligato in solido - del natante che, alle ore 15.25 del 13/07/2016, transitava in Bacino San Marco alla velocità di 11-12-13-14 - 15 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, al netto della tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione Telelaser. 2.Il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello principale del citato Ministero ritenendo provata - al contrario del Giudice di Pace – la verifica della funzionalità delTelelaser con il quale era stato rilevato il superamento del limite massimo di velocità di 7 km/h; tuttavia, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione in accoglimento del motivo (ritenuto assorbitocon la sentenza di primo grado) dell’originario ricorso della società sanzionata , secondo cui l’accertamento era viziato a causa della mancanza della segnalazione preventiva e ben visibile della postazione di controllo.3.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo , illustrato da memoria. La società intimata ha resistito con controricorso.

4. Il suddetto Ministero ha rinunciato al ricorso per cassazione , con atto datato 23/09/2024, nel quale ha chiesto la compensazione delle spese. La società Brussa Is Boat s.a.s. ha accettato la rinuncia concordando sulla richiesta compensazione delle spese ( atto del 17/09/2024, depositato il 20/09/2024, sottoscritto dal difensore).

5. Ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazionedelle spese ex art. 391 ultimo comma c.p.c.

6. La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 comma 1 - quater d.P.R. n. 115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2024, ne